Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 11 pagine
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persone e dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 (RS 0.632.31) e, a titolo sussidiario, dei criteri dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) (cpv. 4); se necessario, ordina misure di compensazione, come un esame di idoneità o un corso di formazione complementare. Si rinuncia volutamente a coinvolgere sistematicamente il settore nel riconoscimento dell'equivalenza delle formazioni. Ciò implicherebbe un impegno supplementare sproporzionato per il settore professionale, senza che ne risulti un valore aggiunto di rilievo. Se non dispone esso stesso delle conoscenze necessarie per effettuare il confronto di materie e formazioni eventualmente necessario per valutare l'equivalenza, l'ESTI deve per forza di cose coinvolgere il settore professionale. Ciò non è tuttavia la regola.
Secondo il capoverso 3, l’esame pratico è disciplinato dal DATEC, che può limitarsi a fissare i requisiti fondamentali e incaricare della definizione dei particolari la Commissione degli esami professionali e di maestria del settore dell’installazione. Questa, a sua volta, può rimandare a un regolamento dell’ESTI che, di per sé, non ha carattere di legge. Il contenuto concreto dell’esame pratico continua quindi ad essere definito dall’ESTI.
Articolo 9
Come nel caso dell’autorizzazione d’installazione per le persone fisiche (art. 7), anche per il rilascio di autorizzazioni d'installazione a imprese si chiede ora che le persone menzionate nell'autorizzazione abbiano, al momento del rilascio, un livello di formazione corrispondente allo stato attuale della tecnica e che sia garantita la formazione continua (cpv. 1).
Nel capoverso 2, con la sostituzione dell'espressione «succursali gestite in modo autonomo» con il termine «succursali» si vuole chiarire che si tratta di succursali nel senso del codice delle obbligazioni.
L'esperienza ha dimostrato che le attuali disposizioni concernenti l'occupazione a tempo parziale del responsabile tecnico di un’impresa che dispone di un'autorizzazione d'installazione portano a risultati insoddisfacenti. Da un lato, il tasso di occupazione minimo del 20 per cento per ogni impresa seguita è troppo basso per garantire una direzione e un'assistenza tecnica efficiente; dall'altro lato, le esigenze a cui oggi occorre far fronte non consentono più a una sola persona di occuparsi a tempo parziale di tre imprese indipendenti fra loro. Per questa ragione, nel capoverso 3, il tasso di occupazione minimo del responsabile tecnico di un’impresa d'installazione viene portato al 40 per cento (lett. a) e, nel contempo, il numero di imprese di cui egli si può occupare viene ridotto da tre a due (lett. c). Il tasso di occupazione minimo del 40 per cento per impresa consente di essere impiegati in due imprese e di svolgere anche altre attività come l’insegnamento o la partecipazione a corsi di formazione. Inoltre continua a restare possibile un rapporto di lavoro a tempo parziale, Questa regola vale per tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale iniziati o modificati dopo l'entrata in vigore di questa modifica di ordinanza. I rapporti di lavoro a tempo parziale preesistenti dovranno essere adeguati alle nuove norme entro tre anni (art. 44a cpv. 2).