Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie

Articolo 29

Secondo i Cantoni AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, TG e VS non è chiaro fino a che punto la nozione di «Stato contraente» vada oltre la definizione legale di «Stato partner» di cui all’articolo 2 lettera b LSRPP. Non sarebbe chiaro neppure se la disposizione si limiti alla presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese, fornite su base volontaria, oppure se ne comprenda lo scambio. In tal caso, lo scambio delle rendicontazioni fornite su base volontaria prima dell’entrata in vigore della LSRPP dovrebbe avvenire sulla base delle disposizioni attualmente in vigore (ad es. la Convenzione sull’assistenza amministrativa).

Per il Cantone TI non è chiaro il rapporto tra l’articolo 12 e l’articolo 29. Sarebbe opportuno spiegare meglio che la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese dalla società madre alla filiale estera prima dell’entrata in vigore della LSRPP viola l’articolo 271 CP, che l’AFC, con l’entrata in vigore della LSRPP e dell’Accordo SRPP, può trasmettere all’estero soltanto le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi anteriori all’entrata in vigore della legge che le società madri le hanno fornito su base volontaria (art. 29 LSRPP) e in questo caso i dati contenuti nelle rendicontazioni sarebbero soggetti alle disposizioni sulla protezione dei dati dell’accordo applicabile e che, se all’entrata in vigore della LSRPP l’Accordo SRPP non vigesse con un determinato Paese, la società madre potrebbe trasmettere comunque la rendicontazione Paese per Paese alla propria filiale estera per l’inoltro alle locali autorità fiscali, fermo restando che in questo caso la trasmissione alla filiale e, quindi, alle autorità fiscali, non rientra nel campo di applicazione dell’accordo applicabile, pertanto non sussiste la protezione dei dati.

Il PSS e Alliance Sud propongono di riformulare la disposizione come segue:

«Art. 29 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della presente legge

1Sulla base di una convenzione per evitare le doppie imposizioni o di un altro accordo internazionale che preveda lo scambio di informazioni a fini fiscali, l’AFC può trasmettere alle autorità competenti degli Stati contraenti le rendicontazioni Paese per Paese, fornite su base volontaria, relative a periodi anteriori all’entrata in vigore della presente legge.

2L’AFC può trasmettere queste rendicontazioni Paese per Paese agli Stati contraenti a cui l’ente notificante le ha trasmesse senza che tali Stati l’abbiano richiesta.»

4.5. Ulteriori richieste e osservazioni

Per quanto riguarda l’articolo 13, i Cantoni AI, AR, BL, GL, NW, OW, SH, SO, TG, VD, VS e la CDCF ribadiscono che la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese in entrata e in uscita debba avvenire elettronicamente e orientarsi il più possibile ai canali previsti per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

In riferimento all’articolo 30, i Cantoni AI, AR, BL, GL, NW, OW, SH, TG, VS ZG nonché Scienceindustries e SwissHoldings auspicano un’entrata in vigore il più possibile imminente. In tal modo, l’incerta situazione giuridica della presentazione su base volontaria delle rendicontazioni Paese per Paese sarebbe limitata il più possibile nel tempo, le condizioni quadro fiscali in Svizzera rimarrebbero interessanti e si impedirebbe che i gruppi di imprese subiscano svantaggi nello svolgimento della loro attività all’estero.

I Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, NE, NW, OW, SH, SO, TG, VD, VS, ZG e la CDCF ricordano che l’attuazione dell’avamprogetto si ripercuoterà anche sui Cantoni. Anch’essi sarebbero dunque coinvolti negli adeguamenti dei sistemi informatici, nelle possibili procedure di assistenza amministrativa e nelle procedure amichevoli e subirebbero un dispendio di personale per la valutazione dei rischi di trasferimento indebito dell’utile imponibile ed eventuali indagini supplementari presso le imprese coinvolte. Questo aspetto dovrebbe essere menzionato nel messaggio.