Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie
Articolo 18 Capoverso 5
Il Cantone SG non comprende perché il capoverso 5 sia stato formulato come norma potestativa. L’accesso informatizzato ai dati del sistema d’informazione non dipenderebbe da eventualità di cui l’AFC non sarebbe attualmente ancora a conoscenza. Il Cantone SG chiede dunque di introdurre una possibilità di accesso per i Cantoni.
Articolo 22
Dal momento che in base al rapporto esplicativo non è compito dell’AFC verificare il contenuto specifico delle rendicontazioni Paese per Paese, Economiesuisse e SwissHoldings chiedono che questo punto sia espressamente sancito all’articolo 22. In proposito, Scienceindustries e SwissHoldings segnalano che in molte situazioni a carattere internazionale la società madre notificante non è legittimata a eseguire una verifica del contenuto poiché il diritto societario e, talora, anche il diritto penale prevedono limitazioni in proposito. A tale riguardo la limitazione del compito di verifica servirebbe anche a tutelare l’AFC, che non sarebbe affatto in grado di controllare se i dati del conto consolidato che confluiscono nella rendicontazione Paese per Paese rispecchiano correttamente la situazione del gruppo.
Capoverso 1
Expertsuisse chiede una precisazione riguardo alle informazioni da divulgare, considerando la disponibilità dei dati e le possibilità di accedervi nel gruppo. Non per tutte le società correlate secondo criteri di diritto fiscale la società madre avrebbe la possibilità fattuale e/o giuridica di accedere ai libri di commercio della società correlata.
Capoverso 2
Dal momento che non spetta all’AFC verificare il contenuto specifico delle rendicontazioni Paese per Paese presentate dalle imprese, secondo Economiesuisse, Expertsuisse e SwissHoldings l’AFC dispone di diritti troppo vasti in materia di verifica dei fatti e sproporzionati alla luce dello scopo della rendicontazione (valutazione dei principali rischi nel contesto del progetto BEPS). Tali diritti dovrebbero essere descritti in modo più limitativo, ossia commisurandoli ai suoi obblighi. In ogni caso, secondo Expertsuisse la lettera c dovrebbe essere stralciata.
Articoli 24–27
Secondo il parere dei Cantoni AG, AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, di PPD, ASA, CDCF, Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries, SwissHoldings e USS, la prevista punizione di persone fisiche potrebbe rivelarsi inapplicabile e macchinosa. Le relative disposizioni dovrebbero quindi essere cancellate inserendo una disposizione penale sulla falsariga dell’articolo 181 LIFD, che prevede la punibilità delle persone giuridiche. Le sanzioni di cui all’articolo 24 LSRPP avrebbero il carattere di multe disciplinari, ragione per cui si imporrebbe un sistema di esecuzione semplificato anche per motivi di economia procedurale. Nella prassi dovrebbe comunque trovare applicazione la fattispecie residuale disciplinata dall’articolo 26 LSRPP; sarebbe pertanto giustificato che fosse assunta a norma.
Anche il PSS e Alliance Sud chiedono la punibilità delle persone giuridiche.
Il Cantone SG ritiene che vi sia una mancanza di chiarezza in merito alla denuncia spontanea. Nella LSRPP manca una disposizione specifica, come quella contenuta all’articolo 36 LSAI. Secondo il messaggio in merito all’articolo 36 LSAI, senza questa disposizione, in virtù della