Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie
2.2. Metodo di valutazione
I pareri pervenuti non sono esposti singolarmente di seguito. Sono riportate piuttosto le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione.
3. Principali risultati della consultazione
3.1. Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.
Dei 24 Cantoni che hanno risposto fornendo il loro parere tutti si dichiarano a favore dell’avamprogetto almeno nella sostanza. Anche la CDCF esprime un sostanziale consenso.
Dei cinque partiti politici, due (PLR, PPD) si dichiarano favorevoli all’avamprogetto, due (PES, PSS) lo approvano con riserva, l’UDC lo respinge.
Delle 14 organizzazioni che hanno fatto pervenire un parere, 13 si sono dichiarate sostanzialmente favorevoli all’avamprogetto; Alliance Sud lo approva con riserva.
3.2. Sintesi delle principali critiche dei partecipanti alla consultazione
Le principali critiche espresse dai partecipanti alla consultazione sono state in particolare le seguenti:
– Disposizioni penali (artt. 24–27 LSRPP): secondo il parere dei Cantoni AG, AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, nonché di PPD, ASA, CDCF, Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries, SwissHoldings e USS, la prevista punizione delle persone fisiche potrebbe essere giustificata dal punto di vista del diritto penale comune, ma si dimostrerebbe inapplicabile e macchinosa. Di conseguenza, le rispettive disposizioni dovrebbero essere cancellate inserendo una disposizione penale sulla falsariga dell’articolo 181 della legge del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD), che prevedrebbe la punibilità della persona giuridica. Inoltre le multe comminate sarebbero troppo elevate. Le sanzioni di cui all’articolo 24 LSRPP avrebbero il carattere di multe disciplinari, ragione per cui si imporrebbe un sistema di esecuzione semplificato anche per motivi di economia procedurale. Nella prassi dovrebbe trovare comunque applicazione la fattispecie residuale disciplinata dall’articolo 26 LSRPP; sarebbe pertanto giustificato che fosse assunta a norma.
– Competenza di approvazione (art. 28 LSRPP)
ASB, Economiesuisse, Scienceindustries, SwissHoldings e USS accolgono con favore che, secondo l’articolo 28, il Consiglio federale abbia la competenza di scegliere gli Stati con i quali la Svizzera intende effettuare lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese. Questa attivazione bilaterale garantirebbe che le autorità dello Stato estero ricevano le rendicontazioni Paese per Paese solo tutelando le garanzie concesse dall’Accordo SRPP.
Il PSS e Alliance Sud auspicano che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese venga esteso a tutti gli Stati che hanno firmato l’Accordo SRPP.
– Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali ante-