Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie

Articolo 8

Secondo i Cantoni AI, AR, BL, GL, NW, SH, TG e VS l’impostazione del meccanismo secondario è appropriata. Anche CP ed Expertsuisse approvano nella sostanza il meccanismo secondario, sebbene Expertsuisse auspichi un’applicazione restrittiva da parte dell’AFC.

Il PPD constata che gli articoli 8, 9 e 12 vanno al di là dello standard minimo. Il meccanismo secondario potrebbe essere opportuno in determinati casi, ma le disposizioni menzionate dovrebbero essere limitate in modo tale da evitare che un’estensione degli obblighi e delle possibilità di comunicazione vada al di là dello standard minimo previsto dall’Accordo SRPP.

Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings suggeriscono che la Svizzera verifichi ancora una volta in maniera approfondita se l’articolo 8 è necessario, dal momento che non è oggetto dello standard minimo internazionale. Secondo Economiesuisse non è chiaro neppure fino a che punto il meccanismo secondario sarebbe fiscalmente vantaggioso per la Svizzera. Nel contempo, le competenze dell’AFC implicherebbero determinati svantaggi riguardo all’attrattiva della piazza economica per i gruppi di imprese operanti a livello internazionale. Ad esempio, l’applicazione del meccanismo secondario da parte della Svizzera potrebbe indurre gli Stati esteri a ritenersi legittimati ad applicare lo stesso meccanismo anche ai gruppi di imprese svizzeri con attività all’estero. Non da ultimo sarebbe importante stabilire che soltanto l’accettazione dell’applicazione del meccanismo secondario all’estero, ma non l’applicazione attiva propria, sarebbe parte integrante dello standard minimo secondo il rapporto finale riguardante la misura 13 del piano d’azione BEPS.

Dal momento che solo l’accettazione dell’applicazione del meccanismo secondario all’estero sarebbe parte integrante dello standard minimo, l’ASA chiede l’abolizione dell’articolo 8.

PES, PSS e Alliance Sud ritengono invece che il meccanismo secondario sia troppo restrittivo, pertanto sarebbe presumibile che lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese avrebbe luogo soltanto con alcuni Paesi dell’OCSE.

Alliance Sud propone di completare l’articolo 8 come segue:

«… fornisca il file principale (master file) e/o il file locale (local file) e la rendicontazione Paese per Paese se:

c. l’ente costitutivo residente di Svizzera è la società madre di un gruppo di imprese multinazionali e un altro ente costitutivo dello stesso gruppo di imprese multinazionali è residente in uno Stato che non è uno Stato partner della Svizzera;

d. l’ente costitutivo che ha la Svizzera come Stato di residenza non è la società madre del gruppo e la società madre del gruppo in questione è residente in uno Stato che non è uno Stato partner della Svizzera.»

Anche il PSS è favorevole all’aggiunta delle lettere c e d. L’USAM esorta la Svizzera a vigilare affinché gli altri Paesi partecipanti non abusino del meccanismo secondario, che comporterebbe una burocrazia ancora maggiore.

Articolo 10 Capoverso 2 lettera b

Secondo Expertsuisse la lettera b può essere eliminata, poiché la sede risulta dall’iscrizione al registro di commercio e l’indicazione del luogo dell’amministrazione effettiva, che è sostanzialmente un aspetto della procedura di imposizione nell’ambito delle imposte dirette, è superflua.