Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie

prevista portata generale della legge del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA) si applicherebbe l’articolo 13 DPA. Dal momento che per il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla LSRPP anche l’articolo 27 capoverso 1 LSRPP prevede l’applicabilità della DPA, si porrebbe la domanda se nel campo di applicazione della LSRPP possa rientrare l’autodenuncia secondo l’articolo 13 DPA. Il Cantone SG presuppone che ciò non corrisponda alla volontà del legislatore e auspica quindi una precisazione del campo di applicazione della DPA.

Secondo ASA, Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries e SwissHoldings le multe stabilite sono troppo elevate; in Germania (5000 euro) o negli Stati Uniti sono molto inferiori. L’articolo 174 LIFD prevede inoltre una multa di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo. SwissHoldings ritiene che, in caso di intenzionalità, sia appropriata una multa di 50 000 franchi al massimo. ASA, ASB, Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings intendono rinunciare a una multa per negligenza. L’ASB afferma in proposito che la fattispecie della negligenza non sarebbe meritevole di pena in considerazione dell’onere previsto. A prescindere da ciò, le autorità otterrebbero comunque le informazioni rilevanti a causa della possibilità di applicare il meccanismo secondario. Di conseguenza, questa variante di reato non sarebbe necessaria né per adempiere lo scopo della LSRPP né per lo scambio effettivo di informazioni.

Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings ritengono superflua una pena per le filiali svizzere con società madri svizzere che non ottemperano all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 10 capoverso 3 LSRPP. Se la società madre svizzera (ma non la filiale svizzera) ottempera ai propri obblighi di rendicontazione, si dovrebbe rinunciare a punire la filiale svizzera.

Articolo 28

Secondo Economiesuisse la delega di competenze al Consiglio federale di cui all’articolo 28 dovrebbe essere limitata in modo che uno scambio sia possibile solo con gli Stati che soddisfano le garanzie definite alla sezione 5 paragrafo 1 e alla sezione 6 paragrafo 1 Accordo SRPP. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni consente inoltre di sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato in questione conformemente alla sezione 8 paragrafo 5 Accordo SRPP. La delega di competenze al Consiglio federale secondo l’articolo 28 dovrebbe obbligare il Consiglio federale a ricorrere a questa opzione nei casi pertinenti.

Per l’ASB non è chiaro su quali criteri si basi la decisione del Consiglio federale concernente l’attivazione.

Il PSS e Alliance Sud auspicano che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese venga esteso a tutti gli Stati che hanno firmato l’Accordo SRPP e propongono di aggiungere il seguente testo:

«La Svizzera dichiara la propria intenzione di applicare l’Accordo SRPP a tutti gli altri Stati partner a partire dalla sua entrata in vigore.»

4 RS 313.0