Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie
1. Situazione iniziale
1.1. Introduzione
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e gli Stati del G20 perseguono con il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) la lotta contro l’erosione dell’imponibile e il trasferimento degli utili. In particolare, l’interazione tra le legislazioni fiscali nazionali non dovrebbe più consentire ai contribuenti di beneficiare di una doppia non imposizione.
Il 19 luglio 2013 l’OCSE ha pubblicato il piano d’azione BEPS, che comprende 15 misure. Il 5 ottobre 2015 l’OCSE ha pubblicato i rapporti finali del cosiddetto progetto BEPS. I lavori che non hanno potuto essere condotti a termine dovrebbero essere pronti entro la fine del 2016. La Svizzera ha partecipato attivamente a tutti i gruppi di lavoro dell’OCSE che si sono occupati del progetto BEPS.
L’11 settembre 2015 il Consiglio federale ha discusso in merito all’approvazione dei risultati del progetto BEPS. Ha autorizzato la delegazione svizzera a votare a favore dei risultati in occasione della riunione del Comitato fiscale dell’OCSE tenutasi il 21 settembre 2015.
Il 27 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP). Tale Accordo prevede l’obbligo di scambiare rendicontazioni Paese per Paese tra tutti gli Stati e territori in cui è presente un ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionali. Apre la possibilità di attuare lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa). Prima di poter procedere allo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, l’Accordo SRPP deve essere attivato mediante notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’OCSE.
1.2. Contenuto del progetto
La lotta all’ottimizzazione fiscale delle imprese multinazionali è diventata una preoccupazione di prim’ordine per la comunità internazionale. Molte misure del progetto BEPS hanno come obiettivo la maggiore trasparenza in materia fiscale delle imprese multinazionali. La misura 13 è tesa a verificare la documentazione sui prezzi di trasferimento. Questa misura ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza per le amministrazioni delle contribuzioni mettendo a disposizione informazioni che consentano di valutare i rischi principali in materia di prezzi di trasferimento internazionali nonché i rischi legati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Per questa ragione, il rapporto OCSE 2015 sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull’azione 13) prevede anche l’attuazione della rendicontazione Paese per Paese. Si tratta di uno standard minimo che tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati a mettere in atto. La Svizzera ha svolto un ruolo attivo nel progetto BEPS e nell’elaborazione dello standard minimo.
La rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio in cui il gruppo di imprese multinazionali è attivo, relativi alla cifra d’affari e alle imposte pagate, altri indicatori nonché dati sulle principali attività economiche degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionali. In linea di principio, la rendicontazione è allestita dalla società madre del gruppo di imprese multinazionali e trasmessa automaticamente alle autorità fiscali nazionali degli Stati e territori dove il gruppo di imprese multinazionali dispone di un ente costitutivo. La rendicontazione Paese per Paese mira a permettere una valutazione generale dei principali rischi legati ai prezzi di trasferimento internazionali e di altri rischi legati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.