Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie
Capoverso 2 lettera c
Expertsuisse ritiene che, per individuare inequivocabilmente una società nel registro di commercio, oltre al numero IDI deve essere indicata anche la ragione sociale.
Capoverso 3
ASA, ASB, Economiesuisse ed Expertsuisse chiedono che la disposizione sia eliminata, poiché ritengono che l’obbligo di comunicazione sancito sia molto ampio e ingiustificato. Secondo Economiesuisse, dal rapporto esplicativo non emergerebbe perché sia necessario questo obbligo di comunicazione. In caso di dubbi, ai sensi dell’articolo 19 l’AFC avrebbe il diritto di essere informata e quindi disporrebbe dello strumento necessario per ottenere le informazioni che le occorrono. L’obbligo di comunicazione comporterebbe un notevole onere amministrativo. Non sarebbe chiaro neppure come gli altri enti costitutivi ottengano le informazioni necessarie concernenti l’ente notificante. Non sarebbe previsto alcun obbligo da parte dell’ente costitutivo di informare le altre società. Anche la sanzione fino a 100 000 franchi dell’omissione colposa di questo obbligo di comunicazione sarebbe da considerare con sguardo critico.
Articolo 12
Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings auspicano una disposizione legislativa tesa a sancire espressamente che il gruppo di imprese svizzero non violerebbe l’articolo 271 del Codice penale (CP)3 in caso di osservanza dello standard internazionale da parte dello Stato estero. Se lo Stato estero non applicasse correttamente lo standard internazionale e, ad esempio, pubblicasse rendicontazioni Paese per Paese, la società madre svizzera sarebbe in linea di principio tenuta a non effettuare uno scambio diretto con questo Stato.
Il PSS e Alliance Sud auspicano una precisazione dell’articolo 12 nel senso che, ad esempio, anche i Paesi in sviluppo che non sono Stati partner abbiano la possibilità di procurarsi la rendicontazione Paese per Paese direttamente dall’ente costitutivo nel suo territorio, ossia non in applicazione dell’Accordo SRPP, bensì ricorrendo al meccanismo secondario:
«… La società madre residente di Svizzera è autorizzata a trasmettere il file principale, il file sulla società e la rendicontazione Paese per Paese a un ente costitutivo in un altro Stato di residenza anche se questo Stato non è uno Stato partner della Svizzera.»
Articolo 14 Capoverso 3
Il Cantone SO propone di utilizzare la stessa terminologia dell’articolo 120 capoverso 4 LIFD.
Articolo 16
Il PSS e Alliance Sud dubitano che le autorità riceventi nello Stato partner della Svizzera dispongano di mezzi sufficienti per perseguire penalmente la società madre inadempiente in Svizzera. Lunghe e difficili procedure di assistenza amministrativa apparirebbero inevitabili. Un nuovo capoverso 4 consentirebbe di ovviare a questo problema:
«4 L’AFC verifica la completezza delle rendicontazioni e dei file forniti dall’ente costitutivo secondo le disposizioni dell’Accordo SRPP dell’OCSE.»