Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie
I Cantoni AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, TG e VS accolgono con favore la creazione, con l’articolo 29, di una base giuridica per la presentazione su base volontaria delle rendicontazioni Paese per Paese. Tuttavia non sarebbe chiaro fino a che punto all’articolo 29, la nozione di «Stato contraente» vada oltre la definizione legale di «Stato partner» di cui all’articolo 2 lettera b LSRPP. Non sarebbe chiaro neppure se l’applicazione di tale disposizione si limiti alla presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese fornite su base volontaria o se ne comprenda lo scambio. In tal caso, lo scambio delle rendicontazioni fornite su base volontaria prima dell’entrata in vigore della LSRPP dovrebbe avvenire sulla base delle disposizioni attualmente in vigore (ad es. la Convenzione sull’assistenza amministrativa).
4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione
4.1. Osservazioni positive generali dei fautori dell’avamprogetto
La CDCF, i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, SH, TG, TI VD, VS, ZH e, nella sostanza, anche SO, NW, UR, ZH, ZG nonché CP e USAM riconoscono che, nell’ambito dei lavori dell’OCSE, la Svizzera si è impegnata per uno scambio di informazioni più snello e praticabile. In particolare, la CDCF accoglie con favore la limitazione all’adempimento dello standard minimo dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese e la rinuncia a uno «swiss finish», la tutela del segreto fiscale svizzero in virtù del fatto che le rendicontazioni Paese per Paese non sono pubblicate, bensì sottoposte unicamente alle autorità fiscali, la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese in uscita dall’AFC alle autorità fiscali cantonali e il mantenimento della reciprocità nell’ambito dell’Accordo SRPP.
I suindicati Cantoni ed Expertsuisse approvano inoltre che l’Accordo SRPP e la creazione delle rispettive basi giuridiche creino certezza del diritto per le imprese coinvolte. Ciò contribuirebbe altresì a mantenere l’attrattiva della piazza economica svizzera, consentendo alla Svizzera di continuare a essere una piazza economica competitiva e riconosciuta a livello internazionale. Inoltre, soprattutto in considerazione delle pressioni internazionali generalmente esercitate sulla Svizzera e dei provvedimenti decisi dall’OCSE, è riconosciuta la necessità di attuare in tempi brevi le misure riguardanti il reciproco scambio di rendicontazioni Paese per Paese. Nell’ottica della certezza del diritto e della protezione dei dati, viene accolto positivamente pure l’impegno stipulato nell’Accordo di mantenere la confidenzialità e il principio di specialità.
Anche PPD, ASA, ASB, Economiesuisse, Expertsuisse, FER, Scienceindustries e SwissHoldings accolgono favorevolmente la limitazione allo standard minimo e la rinuncia a uno scambio di più ampia portata su base facoltativa per i file principali e/o i file locali. Secondo SwissHoldings e Scienceindustries questo scambio comporterebbe il rischio che, ad esempio in caso di divulgazione del file principale da parte di uno Stato estero, non sia chiaro se spetti alla Svizzera oppure al gruppo svizzero di imprese coinvolto procedere legalmente contro questo Stato estero. Lo scambio automatico di file principali e file locali potrebbe inoltre contribuire al fatto che, già tra pochi anni, l’OCSE estenda lo standard minimo e prescriva lo scambio di ulteriori documenti.
L’ASB evidenzia che l’onere amministrativo aumenterebbe se lo standard internazionale si sviluppasse nel senso che la sola rendicontazione Paese per Paese non fosse più considerata come standard minimo. Un’eventuale estensione degli obblighi di comunicazione ai file principali e locali dovrebbe essere decisa nel quadro di una modifica di legge. Anche Economiesuisse ed Expertsuisse si esprimono a favore di una rinuncia a obblighi di comunicazione che vadano al di là dello standard minimo, al fine di evitare un aumento sproporzionato dell’onere