Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionalie

Lettera e

Economiesuisse, Expertsuisse, Scienceindustries e SwissHoldings ritengono sufficiente un riferimento generale all’obbligo fiscale soggettivo secondo gli articoli 50 e 51 capoverso 1 lettera b LIFD. Il rinvio alla legge del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non sarebbe corretto dal punto di vista della sistematica del diritto, poiché l’obbligo fiscale è fondato sulle leggi cantonali. Il rinvio alla LAID andrebbe quindi eliminato.

Lettere f e g

Economiesuisse, Scienceindustries e SwissHoldings chiedono un’ulteriore chiarificazione, poiché con la lettera g viene concretizzato il termine astratto della società madre per la Svizzera, ma mancherebbe un assoggettamento territoriale, analogamente alla lettera e.

Articolo 3 Capoverso 2

Scienceindustries e SwissHoldings si oppongono al fatto che il Consiglio federale elimini i punti imprecisati dello standard internazionale in un’ordinanza; la Svizzera dovrebbe piuttosto disporre appieno del margine d’azione concesso dallo standard internazionale. Anche Expertsuisse vuole ridurre al minimo la standardizzazione del contenuto e lasciare alle imprese nel singolo caso la gestione e l’interpretazione dei punti imprecisati dello standard internazionale in merito ad alcuni indicatori, a prescindere dal fatto che il contenuto della rendicontazione Paese per Paese (country-by-country report) sia disciplinato a livello di legge o di ordinanza. SwissHoldings ritiene che il legislatore svizzero debba approvare formalmente le novità risultanti dall’adeguamento dello standard internazionale da parte dell’OCSE, affinché diventino vincolanti per i gruppi di imprese svizzeri.

Economiesuisse propone di verificare se nella LSRPP occorra procedere a un elenco esaustivo dei punti di dati conformemente al rapporto finale sulla misura 13 del piano d’azione BEPS.

Il Forum OAD critica il fatto che il contenuto di una rendicontazione Paese per Paese non sia disciplinato nella legge, bensì nell’ordinanza. Di conseguenza, non sarebbe neppure possibile prendere posizione nell’ambito della procedura di consultazione. Contesta altresì che al Consiglio federale sia riconosciuta la facoltà di adeguare il contenuto agli standard internazionali. Adeguamenti automatici del diritto a future disposizioni di normative indefinite costituirebbero una chiara violazione del principio della certezza del diritto.

L’ASB desidera limitare la delega di competenze di cui all’articolo 3 capoverso 2, nel senso che la facoltà del Consiglio federale di adeguare il contenuto non sia collegata allo standard internazionale, ma limitata agli elementi menzionati nel rapporto sulla misura 13. Al riguardo propone le seguenti modifiche:

«1bisNon sono parte della rendicontazione Paese per Paese il file principale e il file locale conformemente al Rapporto del 2015 definito nella sezione 1 capoverso 1 lettera i dell’Accordo SRPP.

2… È fatto salvo il capoverso 1bis.»

2 RS 642.14