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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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Art. 5 cpv. 3
3Gli appalti dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali e comunali nonché le aggiudicazioni di concessioni di questi committenti, che rientrano nel campo di applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 2015 (CIAP 2015), nei Cantoni concordatari sottostanno esclusivamente alle disposizioni materiali e di diritto procedurale del CIAP 2015, sempre che rispettino gli standard minimi previsti dalla presente legge.
Art. 8 cpv. 1 e 2
1La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge e del CIAP 2015 da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici.
2Essa può sottoporre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni raccomandazioni concernenti gli atti legislativi previsti o vigenti e, nell’ambito del CIAP 2015, raccomandazioni concernenti gli appalti pubblici.
Art. 9 cpv. 1, cpv. 2, secondo periodo, nonché cpv. 2bise 3
1Le restrizioni del libero accesso al mercato devono rivestire la forma di decisioni impugnabili.
2Nei Cantoni che hanno aderito al CIAP 2015 i rimedi giuridici contro le decisioni di committenti cantonali e comunali in ambito di appalti pubblici sono retti esclusivamente dal Concordato.
2bisLa Commissione della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l’accesso al mercato o viola il CIAP 2015.
3Abrogato
Art. 10 cpv. 1
1La Commissione della concorrenza può presentare perizie sull’applicazione della presente legge e del CIAP 2015 ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.
Regolamentazione del diritto di ricorso delle autorità secondo il progetto CIAP per la consultazione
In occasione della consultazione concernente il progetto di revisione del CIAP, nel concordato è stata proposta la seguente regolamentazione del diritto di ricorso delle autorità:
Art. 52 Ricorso
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