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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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b. il prezzo complessivo dell’offerta presa in considerazione o, eccezionalmente, il prezzo minimo e massimo delle offerte prese in considerazione nella procedura di aggiudicazione; e
c. le caratteristiche e i vantaggi determinanti dell’offerta presa in considerazione.
4Il committente non può pubblicare informazioni qualora:
a. ne risultasse una violazione del diritto in vigore o ne fosse leso un interesse pubblico;
b. ne fossero pregiudicati gli interessi economici legittimi dell’offerente; oppure
c. ne fosse minacciata la concorrenza leale tra gli offerenti.
Art. 54 Ricorso
1Contro le decisioni del committente è ammesso, a partire da un valore della commessa di 150 000 franchi, il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2Le decisioni di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere c e g sono impugnabili con ricorso indipendentemente dal valore della commessa.
3Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi inerenti ad appalti del Tribunale amministrativo federale. Ai ricorsi inerenti ad appalti del Tribunale federale si applica l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale.
4Alle commesse all’infuori del settore dei trattati internazionali si applica una procedura semplice e rapida, che prevede termini brevi, un semplice scambio di scritti e mezzi di prova limitati. La competenza spetta a un giudice unico del Tribunale amministrativo federale. La decisione del giudice unico è motivata sommariamente su richiesta di una delle parti ed è definitiva. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
5Contro l’aggiudicazione di commesse di cui all’articolo 11 lettera c non vi è il diritto di ricorso.
Art. 55 Oggetti del ricorso
1Sono impugnabili esclusivamente le seguenti decisioni:
a. il bando di una commessa;
b. la decisione di scelta degli offerenti in una procedura selettiva;
c. la decisione di iscrizione o di stralcio di un offerente in un elenco;
d. l’aggiudicazione e la sua revoca;
e. l’interruzione della procedura;
f. l’esclusione dalla procedura;
g. l’inflizione di una sanzione; e