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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine

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5Nella procedura per incarico diretto si può unicamente contestare l’errata scelta della procedura.

Art. 59 Visione degli atti

1Nella procedura decisionale non è dato diritto di prendere visione degli atti.

2Nella procedura di ricorso va concesso su richiesta al ricorrente il diritto di prendere visione della valutazione della sua offerta e di altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempreché non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 60 Decisione su ricorso

1L’autorità di ricorso può statuire essa stessa sul ricorso o deciderne il rinvio all’autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni imperative.

2Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l’offerente preso in considerazione è già concluso, l’autorità di ricorso constata unicamente in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.

3Simultaneamente alla constatazione della violazione del diritto ai sensi del capoverso 2 l’autorità di ricorso statuisce su un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

4Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie insorte all’offerente nel contesto della preparazione e della presentazione della propria offerta.

Art. 61 Revisione

Se l’autorità di ricorso deve statuire su una richiesta di revisione, si applica per analogia l’articolo 60 capoverso 2.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 62 Esecuzione

1Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare tale competenza al Dipartimento federale delle finanze (DFF) oppure, nei casi previsti dagli articoli 7, 10 e 52, all’Ufficio federale competente in materia di appalti.

2Il Consiglio federale osserva le disposizioni dei trattati internazionali determinanti.

Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1La legge federale del 16 dicembre 199416 sugli acquisti pubblici è abrogata.

2La legge federale del 6 ottobre 199517 sul mercato interno è modificata come segue:

16 RS 172.056.1

17 RS 943.02