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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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c. il verbale di apertura delle offerte;
d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
e. i verbali di negoziazione;
f. le decisioni in ambito di procedura di aggiudicazione;
g. l’offerta presa in considerazione;
h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di un appalto; e
i. i rapporti sulle commesse aggiudicate per incarico diretto nel settore dei trattati internazionali.
Art. 52 Statistica
1La Confederazione allestisce entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile, all’attenzione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti dell’anno precedente nel settore dei trattati internazionali.
2Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:
a. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche di ogni committente nel settore dei trattati internazionali, suddivise per commesse edili, di forniture e di prestazioni di servizio, con la menzione della classificazione CPC o CPV;
b. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;
c. stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato ove non possano essere presentati dati.
3Il valore complessivo va indicato di volta in volta, compresa l’imposta sul valore aggiunto.
4La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d’affari.
Capitolo 8: Protezione giuridica
Art. 53 Notificazione di decisioni
1Il committente notifica le decisioni mediante pubblicazione o consegna individuale agli offerenti. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.
2Le decisioni vanno motivate sommariamente e devono indicare i rimedi giuridici.
3La motivazione sommaria di un’aggiudicazione comprende:
a. il genere della procedura e il nome dell’offerente preso in considerazione;