Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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Lett. f: l’articolo I lettera f GPA 2012 descrive le aste elettroniche come processi iterativi in cui gli offerenti possono offrire prezzi più elevati o più bassi, mentre l’avamprogetto le designa come strumento (lett. f). Per iterazione si intende l’utilizzo reiterato della medesima funzione. Oltre al prezzo, altri criteri possono essere oggetto delle offerte. È ad esempio ipotizzabile che in base al criterio della durata di realizzazione gli offerenti ottengano punti supplementari nella valutazione delle loro offerte se si impegnano a fornire più rapidamente la prestazione (ad es. termine più breve per la fornitura di beni). L’asta elettronica può facilitare la valutazione delle offerte (ad es. nel caso di beni standard). Le modalità, in particolare quali indicazioni minime devono essere rese note e quando come pure quando inizia e finisce l’asta, sono disciplinate dall’articolo 25 AP-LAPub. Le disposizioni relative all’autentificazione figurano nell’ordinanza.
Lett. g: la definizione di «beni o prestazioni di servizio commerciali» (lett. g) corrisponde a quella dell’articolo I lett. a GPA 2012 e lascia spazio a una valutazione caso per caso. I beni o le prestazioni di servizio commerciali permettono di norma di realizzare un reddito (da attività lucrativa) oppure di generare una cifra d’affari. Se ad esempio acquista sistemi IT che servono a commercializzare dati in concorrenza con offerenti terzi, MeteoSvizzera esercita un’attività commerciale. Per gli acquisti che effettua nel quadro del mandato di prestazioni della Confederazione esso sottostà invece al diritto in materia di appalti pubblici.
Lett. h: sono ad esempio imprese pubbliche la Posta svizzera SA, le Ferrovie federali svizzere (FFS) e la Alp Transit San Gottardo SA25.
Lett. k: rientrano nelle autorità dello Stato ai sensi del presente avamprogetto di legge anche le «istituzioni di diritto pubblico». Nel diritto federale questa definizione è determinante ai fini dell’assoggettamento dei committenti settoriali. Conformemente alla definizione legale dell’Allegato 3 dell’Appendice I (Svizzera) del GPA 2012 essa comprende enti (i) creati per soddisfare specificamente bisogni d’interesse generale e che non hanno carattere industriale o commerciale, (ii) dotati di personalità giuridica e (iii) la cui attività è finanziata principalmente dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta a un controllo da parte di questi ultimi, o ancora il cui organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza è composto per più di metà da membri nominati dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.
Lett. j: la definizione di contratto quadro è basata sulla prassi e sulla dottrina attuali relative a una questione finora non disciplinata dalla legge ed è destinata a garantire una maggiore certezza del diritto. Le condizioni (prezzo ed eventualmente quantitativi) devono essere oggetto del contratto quadro. Se un committente aggiudica una commessa a più partner di un contratto quadro, sotto il profilo contrattuale si tratta di volta in volta di rapporti contrattuali bilaterali.
Lett. o: questa definizione si estende a tutti i generi di commesse, ossia alle commesse di fornitura, alle commesse edili e alle commesse di prestazioni di servizio. Per motivi di chiarezza è opportuno rilevare che le definizioni di commessa e di committente qui utilizzate non sono identiche a quelle fornite negli articoli 394 seguenti del Codice delle obbligazioni (CO)26. In particolare i tipi di contratto possibili sono non soltanto le commesse ai sensi degli articoli 394 seguenti CO, ma anche i contratti di vendita, i contratti d’opera e i contratti innominati ecc.
Capitolo 2: Campo d’applicazione
Sezione 1: Campo d’applicazione soggettivo
Il campo d’applicazione soggettivo della legge è determinato dagli impegni assunti con gli accordi internazionali, tra cui figurano in primo piano gli Allegati 1–7 dell’Appendice I (Svizzera) del GPA 2012, i capitoli e gli allegati relativi agli appalti pubblici degli accordi di libero scambio con Stati terzi, nonché gli articoli 2 e 3 dell’Accordo bilaterale. Gli accordi fanno distinzione tra assoggettamento di unità amministrative centrali e subnazionali da un lato e committenti settoriali dall’altro.
L’Accordo bilaterale ha esteso il campo d’applicazione soggettivo del GPA 1994 in due direzioni: da un lato, ha determinato l’assoggettamento delle unità amministrative a livello di distretti e di Comuni e, dall’altro, ha esteso l’accesso al mercato per gli offerenti, consentendo a questi ultimi di ottenere commesse da committenti che operano nei settori del traffico ferroviario, dell’erogazione del gas e del riscaldamento a distanza e del promovimento di combustibili fossili, come pure da imprese private settoriali. Il rapporto tra l’assoggettamento dei mercati settoriali secondo il GPA e quello secondo l’Accordo bilaterale è complesso e non è trasparente in tutti i suoi punti.
Art. 3 Principio
Il campo d’applicazione della legge va oltre gli impegni internazionale derivanti dal GPA 2012, dagli accordi di libero scambio con Stati terzi e dall’Accordo bilaterale (settore dei trattati internazionali di cui all’art. 2 lett. l AP-LAPub). Sono estesi sia il campo d’applicazione soggettivo sia quello oggettivo. In questo senso sono assoggetti alla legge anche i beneficiari di aiuti finanziari della Confederazione se le prestazioni che acquistano sono finanziate con fondi pubblici in misura superiore al 50 per cento. Rientrano altresì nel campo d’applicazione della legge le commesse all’infuori del settore dei trattati internazionali: sono quindi assoggettati ad esempio le prestazioni di servizio e le prestazioni edili che non sono enumerate negli Allegati 2 e 3 dell’avamprogetto, come pure tutti gli acquisti (beni, prestazioni di servizio, prestazioni edili) con un valore della commessa inferiore ai valori soglia stabiliti a livello internazionale. A queste commesse si applica tutta una serie di disposizioni particolari: è prevista la procedura su invito, ossia un tipo supplementare di procedura, e i requisiti relativi alla lingua e ai termini sono più flessibili. Inoltre gli offerenti esteri sono ammessi a partecipare ai bandi aventi per oggetto tali commesse soltanto se il loro Stato di sede concede la reciprocità. Infine, nonostante l’introduzione del diritto di ricorso per le commesse all’infuori del settore dei trattati internazionali, non è prevista un’ampia tutela giuridica contro le decisioni del committente.
L’introduzione di queste commesse nel regime di aggiudicazione del mercato interno è imposta dal diritto costituzionale. La libertà economica in particolare e l’obbligo della neutralità concorrenziale (art. 94 cpv. 1 e 4 Cost.) esigono una procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche trasparente e non discriminatoria. E questa la ragione per cui le commesse all’infuori del settore dei trattati internazionali sono soggette già nel diritto in vigore a una regolamentazione dettagliata in materia di aggiudicazione (capitolo 3 OAPub). Questo regime viene mantenuto ma figura d’ora in poi nella legge, ossia a un livello normativo più consono.
Art. 4 Committenti
25 Cfr. DTAF B-4902/2013 del 14 marzo 2014, consid. 1.1.
26 RS 220