Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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L’assoggettamento soggettivo è determinato dalla definizione legale di «committente». Il GPA 2012 disciplina in maniera differenziata l’assoggettamento della Confederazione e dei Cantoni. Le autorità di aggiudicazione cantonali come pure le autorità a livello di distretti e di Comuni sono oggetto di un assoggettamento generale e astratto.

Cpv. 1

Ai fini dell’assoggettamento delle unità amministrative centrali e decentralizzate dell’Amministrazione federale è determinante l’elenco indicativo dell’Allegato 1 dell’Appendice I (Svizzera) del GPA 2012, basato sugli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)27. L’enumerazione delle unità amministrative assoggettate al GPA 1994 era esaustiva28, mentre l’elenco indicativo del GPA 2012 può essere adeguato e integrato. Sono ad esempio assoggettati l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Regìa federale degli alcool (RFA), ma anche le scuole politecniche federali di Losanna (EPFL) e di Zurigo (EPFZ), l’Istituto Paul Scherrer (PSI), Svizzera Turismo (ST), l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) e lo Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA). I rinvii al diritto interno, ossia i rinvii da un atto legislativo interno a un altro – come nella fattispecie alla legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)29– sono sempre dinamici. Dato che ai fini dell’assoggettamento fa stato di volta in volta la versione dell’OLOGA in vigore al momento del bando (lett. a), sono assoggettate anche le autorità e le unità amministrative create fino a o dopo l’entrata in vigore della legge e che non erano ancora elencate negli allegati dell’OLOGA.

Fatte salve le norme di leggi speciali, la legge si applica non soltanto alle unità amministrative centrali e decentralizzate, ma a tutte le autorità che emanano o applicano il diritto (lett. b–d). L’eccezione riguardante i tribunali militari (lett. b) è dovuta al fatto che questi tribunali sono formazioni militari facenti parti dell’esercito e al fatto che rispetto ai tribunali civili non dispongono di sedi fisse né di servizi d’acquisto, ma ottengono le loro prestazioni per il tramite di diverse unità amministrative della Confederazione. Di conseguenza, gli appalti dei tribunali militari competono ad altre autorità di aggiudicazione già assoggettate alla legge (ad es. i servizi centrali d’acquisto).

Sebbene non esista un corrispondente obbligo di diritto internazionale, d’ora in poi anche i beneficiari di aiuti finanziari della Confederazione saranno assoggettati alla legislazione sugli appalti (lett. e). Essi divengono tuttavia committenti ai sensi dell’AP-LAPub soltanto se acquistano merci, prestazioni di servizio o prestazioni edili finanziate per oltre la metà con fondi pubblici. Il CIAP conosce una normativa analoga, ragione per cui a oggetti e prestazioni sovvenzionati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi complessivi si applica il diritto cantonale in materia di appalti pubblici (art. 4 cpv. 3 lett. b progetto CIAP). Per facilitare l’applicazione e in particolare la delimitazione di queste disposizioni, l’assoggettamento secondo l’AP-LAPub avviene a titolo sussidiario, ossia soltanto se il CIAP non è applicabile.

Cpv. 2

L’assoggettamento dei mercati settoriali è disciplinato in modo uniforme per la Confederazione e i Cantoni a livello sia di GPA sia di Accordo bilaterale. I trasporti pubblici aerei e fluviali non sono di per sé assoggettati, mentre la legge si applica ai cosiddetti terminali di trasporto (lett. c e d). Si tratta nella fattispecie di porti, aeroporti, piattaforme, terminali e impianti analoghi che costituiscono l’interfaccia all’estremità del collegamento di trasporto.

I servizi postali occupano una posizione particolare. Questo settore concerne unicamente il livello Confederazione (GPA); l’Accordo bilaterale non si applica alle imprese che forniscono servizi postali. Nel GPA 1994 i servizi postali sono elencati nell’Allegato 1. Di conseguenza i servizi postali e automobilistici della Posta (allora ancora Azienda delle PTT) sono stati assoggettati al diritto in materia di appalti pubblici sempre che non esercitino attività in concorrenza con terzi (art. 2 cpv. 1 lett. d LAPub). Nella prassi questa regolamentazione pone in parte difficili questioni di delimitazione, in particolare per quanto riguarda gli appalti per l’intero gruppo. La liberalizzazione crescente del mercato postale (ad es. della posta-pacchi) solleva regolarmente questioni sulla situazione di concorrenza. Nel GPA 2012 le imprese che forniscono servizi postali sono elencate limitatamente alle attività che esercitano in virtù di un diritto esclusivo (servizio riservato) nell’Allegato 3 (assoggettamento dei mercati settoriali). Pertanto, conformemente alla sistematica il presente avamprogetto colloca il loro assoggettamento nell’ambito dei committenti settoriali (lett. e). Le imprese che offrono servizi postali saranno quindi sottoposte alla legge soltanto e nella misura in cui offriranno un servizio riservato di cui all’articolo 18 della legge sulle poste (LPO)30 e aggiudicheranno per questa attività commesse di fornitura, di prestazioni di servizio e commesse edili. In questo senso la Posta sarà tenuta anche in futuro a pubblicare un bando per gli appalti relativi al settore di monopolio (trasporto di lettere fino a 50 g). Si cita a titolo di esempio l’acquisto di macchine per lo smistamento di lettere leggere e di contenitori per il trasporto di queste lettere. La Posta non è tuttavia un committente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera e AP-LAPub se intende acquistare ad esempio prestazioni per la posta-pacchi oppure prodotti o prestazioni di servizio IT per il gruppo che non sono immediatamente destinati alla fornitura del servizio riservato. Se le commesse di fornitura, di prestazioni di servizio e le commesse edili sono immediatamente destinate alla fornitura di servizi postali, sia di quelli concernenti il servizio riservato sia di quelli non concernenti tale servizio, occorre stabilire a quali di questi servizi postali è destinato prevalentemente l’acquisto.

La lettera f riguarda i trasporti ferroviari: in questo settore saranno assoggettati alla legge in particolare le FFS, le imprese detenute in maggioranza dalle FFS (come la Alp Transit San Gottardo SA) e altri operatori ferroviari sotto l’influenza predominante della Confederazione (ad es. la Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG). L’elemento fattuale determinante sarà la costruzione e l’esercizio di strade ferrate. Le attività delle imprese assoggettate non direttamente correlate a questi settori saranno escluse dal campo di applicazione della legge. Occorrerà verificare di volta in volta se l’appalto è in relazione diretta o indiretta con i trasporti ferroviari. Anche gli offerenti di prestazioni relative ai trasporti ferroviari sottostanno al diritto in materia di appalti pubblici se le attività in questione sono direttamente legate al settore dei trasporti31. È data segnatamente relazione diretta con il settore dei trasporti in caso di costruzione e di esercizio dell’infrastruttura ferroviaria, di acquisto e manutenzione di rotaie e di materiale rotabile come pure di acquisti concernenti il settore classico delle stazioni ferroviarie (atrio della stazione, sala d’aspetto, biglietteria, distributori automatici di biglietti ecc.). Non vi è invece relazione diretta nel caso ad esempio dell’utilizzazione commerciale da parte di terzi di parti della stazione ferroviaria oppure se le FFS acquistano beni e prestazioni di servizio per la loro agenzia di viaggi RailAway.

L’assoggettamento dei trasporti urbani su rotaia ai sensi del GPA 2012 e i valori soglia corrispondenti sono disciplinati nel CIAP riveduto.

L’assoggettamento dei mercati settoriali è previsto con la riserva che non vi sia concorrenza nel settore di attività interessato. Mentre il GPA 2012 utilizza l’espressione «libera concorrenza» e l’Accordo bilaterale esclude l’assoggettamento sempre che altre imprese

27 RS 172.010.1

28 Cfr. DTAF B-6177/2008 del 20 ottobre 2008, consid. 3.

29 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, RS 172.010.

30 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste, RS 783.0.

31 Cfr. decisione della CA 2003–021 del 5 novembre 2003, consid. 1 seg.