Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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Nel settore dei trattati internazionali sottostanno alla presente legge le commesse secondo gli Allegati 1–3, fermo restando che l’Allegato 1 contiene l’elenco positivo dei materiali per la difesa e la sicurezza. L’Allegato 1 lettera a non riguarda soltanto i committenti militari, ma anche i committenti incaricati della sicurezza (ad es. le guardie di confine, le autorità doganali) e assoggetta alla legge tutti i beni che non vengono acquistati da simili committenti. L’Allegato 2 contiene l’elenco positivo delle prestazioni di servizio e l’Allegato 3 l’elenco positivo delle prestazioni edili. Questi allegati corrispondono agli Allegati 4, 5 e 6 dell’Appendice I (Svizzera) del GPA 2012.

Rientrano nel settore dei trattati internazionali esclusivamente le prestazioni di servizio menzionate nell’elenco positivo. Ad esempio le prestazioni informatiche sono assoggettate alla legge (classificazione CPC 84), mentre le prestazioni concernenti il personale a prestito (classificazione CPC 872) non lo sono anche se sono effettuate nel settore informatico48. Le prestazioni di servizio non elencate devono pertanto essere oggetto di un bando conformemente alle norme applicabili alle aggiudicazioni all’infuori del settore dei trattati internazionali. Se per questi appalti il diritto in vigore49 non prevede rimedi giuridici, questi saranno garantiti in futuro dal presente avamprogetto. La condizione per ricorrere a tali rimedi giuridici (procedura semplice e rapida) è un valore della commessa a partire da 150 000 franchi

Art. 10 Valori soglia

Cpv. 1

I valori soglia nel settore dei trattati internazionali sono indicati negli Allegati 1, 2 e 3 (settori) dell’Appendice I (Svizzera) del GPA 2012 e nell’articolo 3 capoverso 4 dell’Accordo bilaterale, come pure negli allegati agli accordi concernenti l’accesso al mercato conclusi con Stati terzi. In futuro i valori soglia saranno pubblicati in una nuova ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (ordinanza sui valori soglia, OVS). Essa sostituirà l’attuale ordinanza del DEFR sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici50 e fornirà in maniera analoga all’allegato del CIAP una panoramica dei valori soglia rilevanti per la scelta della procedura di aggiudicazione.

Gli Stati contraenti possono prevedere valori soglia inferiori, ma non possono stabilire valori soglia superiori a quelli fissati negli accordi internazionali. La legge (con le limitazioni contenute nelle pertinenti disposizioni) si applica anche agli appalti al di sotto dei valori soglia, per i quali sono disponibili ulteriori procedure (art. 22 AP-LAPub Procedura sue invito) che però non garantiscono un’ampia tutela giuridica.

Cpv. 2

Dato che i valori soglia del GPA e degli accordi di libero scambio con Stati terzi sono espressi in diritti speciali di prelievo (DSP) e quelli dell’Accordo bilaterale in euro, i valori in franchi svizzeri devono essere adeguati periodicamente. Per la conversione è determinante la decisione del Comitato degli acquisti pubblici dell’OMC. I valori soglia non sono pertanto fissati a livello di legge. Il DEFR li adegua periodicamente, ovvero ogni due anni, alle variazioni dei corsi del cambio. L’adeguamento dei valori soglia è effettuato d’intesa con il DFF, previa consultazione dei Cantoni.

Cpv. 3 e 4

Questa disposizione corrisponde materialmente all’attuale articolo 14 OAPub. Nel settore dei trattati internazionali per stabilire il valore di una commessa relativa a un’opera edile è determinante il valore complessivo di tutte le prestazioni edili (lavori di costruzione di edifici e d’opere d’ingegneria civile). Per quanto riguarda le forniture e le prestazioni di servizio nel settore dei trattati internazionali e tutte le commesse all’infuori del settore di tali trattati è invece determinante il valore della pertinente commessa. La cosiddetta clausola bagatella, una norma speciale concernente le opere edili nel settore dei trattati internazionali, si è affermata nella prassi. Essa semplifica l’aggiudicazione di commesse edili che non superano singolarmente il valore di due milioni di franchi e complessivamente il 20 per cento del valore dell’intera opera edile.

Art. 11 Appalti all’infuori del settore dei trattati internazionali

L’articolo 6 capoverso 3 dell’Accordo bilaterale estende indirettamente i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione alle commesse al di sotto dei valori soglia determinanti fissati nei trattati internazionali. Diversamente dagli appalti pubblici dei committenti subnazionali (Cantoni, Comuni e altri enti incaricati di adempiere compiti cantonali o comunali) l’assoggettamento soggettivo a livello di Confederazione resta invariato per quanto riguarda sia il settore dei trattati internazionali sia il settore non contemplato dai trattati internazionali (con l’eccezione dei beneficiari di sussidi federali, art. 4 cpv. 1 lett. e AP-LAPub). La legge estende invece il concetto di commesse assoggettate (cosiddetto assoggettamento oggettivo) nei seguenti tre modi.

Lett. a: sono anzitutto assoggettate a livello di legge anche le commesse al di sotto dei valori soglia determinanti fissati nei trattati internazionali (che figuravano finora nel capitolo 3 dell’OAPub). Le commesse pubbliche devono essere aggiudicate nell’ambito di una procedura su invito già a partire da un valore di 150 000 franchi. L’articolo 11 lettera a AP-LAPub non comporta né l’apertura né l’estensione del campo d’applicazione soggettivo secondo l’articolo 4 AP-LAPub. Secondariamente la disposizione estende l’assoggettamento ai generi di commesse non assoggettate al settore dei trattati internazionali: il diritto in materia di trattati internazionali prevede elenchi positivi per i beni militari, le prestazioni di servizio e le prestazioni edili, mentre il diritto interno assoggetta tutte le commesse pubbliche a prescindere dalla loro classificazione.

Lett. b e c: in terzo luogo anche le commesse nei settori della difesa nazionale e della sicurezza (lett. b), escluse dal campo d’applicazione del GA 2012, devono essere assoggettate alle norme del diritto in materia di appalti pubblici. Il concetto di armamento definito ampiamente dalla lettera b va considerato in relazione diretta con l’Allegato 1 della legge. Per la definizione di materiale bellico si può fare capo51 alla legge federale sul materiale bellico (LMB)52.

Sono altresì assoggettate le commesse nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell’Est, del promovimento della pace o della sicurezza umana (lett. c), a condizione che non siano escluse secondo l’articolo 12 dal campo d’applicazione della legge.

Lett. d: sono acquisti all’infuori del settore dei trattati internazionali anche gli acquisti di merci, di prestazioni di servizio e di prestazioni edili da parte di beneficiari di aiuti finanziari della Confederazione se sono effettuati prevalentemente con fondi pubblici.

48DTAF B–1687/2010 del 21 giugno 2011, consid. 5.2 segg.

49DTAF B–3060/2010 del 27 agosto 2010, consid. 3.7.

50 RS 172.056.12

51 CRM 2003–004 del 27 marzo 2003, consid. 3 seg.

52 RS 514.51