Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 14 pagine
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Art. 17 Incarico diretto
Poiché la procedura per incarico diretto è disciplinata in modo esaustivo nell’articolo 23 AP-LAPub, non sono necessarie altre precisazioni nell’AP-OAPub. Quest’ultimo si limita unicamente a stabilire la condizione alla quale la procedura per incarico diretto può essere applicata per le commesse a scopi di difesa secondo l’articolo 11 lettera b AP-LAPub.
Art. 18 Descrizione della prestazione
L’articolo riprende l’attuale articolo 16a OAPub, ad eccezione del capoverso 4, che è sostanzialemente ripreso all’articolo 34 capoverso 3 AP-LAPub. Le spiegazioni fornite in merito alla descrizione «finalizzata» o «funzionale» nel rapporto esplicativo del 1° gennaio 2010 concernente la modifica dell’OAPub valgono tuttora, ovvero:
«Il committente può rinunciare alla descrizione concreta della prestazione richiesta e indicare invece solamente gli scopi che esso si prefigge tramite l’acquisto (cfr. art. VI:2 lett. a GPA). Questa descrizione «finalizzata», rispettivamente «funzionale», viene ad esempio adottata per far capo in modo ottimale alle facoltà cognitive e creative degli offerenti già in fase di precisazione e concretizzazione dell’oggetto della commessa. Questa modalità di bando può trovare applicazione in particolare quando si ricercano nuove soluzioni, nuove modalità di soluzione o metodologie o nel caso di progetti di acquisto di una certa complessità. La mera descrizione dello scopo incentiva le capacità d’innovazione degli offerenti. Dato che quest’ultimi hanno se del caso diritto a un indennizzo per gli oneri sostenuti (cfr. art. 23 cpv. 12) e che il paragone fra le offerte è impegnativo, il committente deve fare un uso parsimonioso della facoltà di descrizione «finalizzata» o «funzionale» (cfr. il cpv. 33, nonché il rapporto sui risultati della consultazione ad art. 21 cpv. 2 AP-LAPub4)».
Art. 19 Contenuto della documentazione del bando
Cpv. 2
Questa disposizione, che codifica la prassi attuale, riprende l’idea del vigente articolo 17 capoverso 3 OAPub. Tale prescrizione evita di favorire un offerente fornendogli informazioni supplementari e rispetta il principio della parità di trattamento.
Il tempo necessario per rispondere alle domande riguardanti la documentazione del bando dipende dalla complessità dell’oggetto dell’appalto e dal numero di domande che vengono poste. In linea di principio le risposte dovrebbero essere messe a disposizione degli offerenti entro un periodo compreso tra cinque e sette giorni lavorativi.
Art. 20 Forma giuridica dei consorzi
Gli offerenti che intendono costituire un consorzio devono sapere se è necessaria una particolare forma giuridica. In caso affermativo, come tutte le altre indicazioni necessarie alla presentazione dell’offerta, anche questo elemento deve essere menzionato nel bando.
Art. 21 Documenti e richieste degli offerenti
Seguendo le raccomandazioni dello studio sull’esistenza delle barriere linguistiche nell’ambito degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale, il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha deciso che fosse opportuno permettere agli offerenti di comunicare nelle lingue ufficiali della Svizzera nelle procedure dei bandi. Per contro, i committenti sono liberi di comunicare nella lingua della procedura, anche se quest’ultima è diversa da quella utilizzata dagli offerenti. Devono però rispettare la parità di trattamento degli offerenti, a prescindere dalla lingua in cui questi ultimi hanno trasmesso i loro documenti.
2 Corrisponde all’articolo 29 capoverso 1 AP-OAPub.
3 Corrisponde all’articolo 29 capoverso 2 AP-OAPub.
4 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, 18.11.2009, pag. 12 (consultabile all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1606/Ergebnis.pdf).