Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 14 pagine
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Oltre al tempo dedicato allo sviluppo di soluzioni e modi di procedere, è necessaria la presenza di diversi collaboratori per garantire uno svolgimento proficuo del dialogo. In pratica, è difficile che un offerente metta a disposizione senza alcuna controprestazione le risorse necessarie. Per mantenere l’interesse degli offerenti a investire le loro risorse nello sviluppo di soluzioni o modi di procedere, è quindi opportuno indennizzare la partecipazione al dialogo in base al tempo investito. L’aggiudicatario non ha tuttavia diritto ad alcuna indennità. In caso di revoca dell’aggiudicazione, l’offerente non è più considerato aggiudicatario e può quindi esigere un’indennità, a condizione che non abbia causato la revoca dell’aggiudicazione. Per quanto concerne la questione dell’indennità, si rimanda inoltre al promemoria della CA relativo all’indennità nel quadro di un dialogo (edizione maggio 2014).
Cpv. 5
È consigliabile concludere con gli offerenti un accordo che disciplini tutte le modalità del dialogo. I nomi dei rappresentanti dell’offerente la cui partecipazione è imperativa e i dettagli dello svolgimento del dialogo sono elementi che l’accordo deve menzionare. Per garantire la parità di trattamento tra gli offerenti, gli accordi sul dialogo conclusi nell’ambito della medesima procedura devono avere lo stesso contenuto.
Cpv. 6
Il consenso all’accordo sul dialogo costituisce condizione imprescindibile ai fini del rispetto della parità di trattamento.
Art. 25 Documentazione
La documentazione della valutazione delle offerte garantisce la tracciabilità dell’aggiudicazione e la sua trasparenza, dal momento che permette di giudicare se il committente ha valutato le offerte in modo oggettivo e nel rispetto delle prescrizioni e se la commessa è stata aggiudicata all’offerente che meglio adempie i criteri previsti.
Art. 26 Riunione a conclusione della procedura
La riunione a conclusione della procedura ha luogo poco tempo dopo l’aggiudicazione. Si tratta di un incontro con gli offerenti non considerati durante il quale il committente spiega i motivi dell’eliminazione dell’offerta. Questa soluzione permette spesso di evitare che gli offerenti facciano ricorso. Gli offerenti ne possono inoltre trarre vantaggio per future offerte.
Art. 27 Conclusione del contratto
Come nel vigente articolo 29 capoverso 2 OAPub, per forma diversa si intende la forma elettronica, ad esempio lo scambio di posta elettronica (cfr. art. 38 cpv. 2 AP-LAPub). Nelle situazioni di emergenza, come nel caso delle operazioni di salvataggio, è possibile che il contratto sia concluso per telefono, sebbene venga poi generalmente data una conferma scritta, almeno mediante posta elettronica.
Art. 28 Diritto degli offerenti a un’indennità
Questo articolo è stata rielaborato sia dal punto di vista della formulazione sia da quello materiale. A livello materiale la disposizione secondo la quale gli offerenti non hanno in linea di massima diritto ad alcuna indennità è stata precisata indicando che questo vale in caso di partecipazione alla procedura (cpv. 1). Sono previste eccezioni per le prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio procedurale usuale e che solitamente sono fornite unicamente a pagamento, come ad esempio le prestazioni preliminari di studio (cpv. 2). Il committente è libero di definire l’entità e le modalità dell’indennità. Le modalità dell’indennità o, eventualmente, l’assenza di indennità devono essere indicate nella documentazione del bando.