Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 14 pagine
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Dato che le lingue ufficiali della Svizzera non sono le stesse dell’OMC, occorre precisare che si tratta delle lingue ufficiali della Svizzera.
Questa disposizione lascia ai committenti la possibilità di accettare documenti e richieste in lingue diverse da quelle ufficiali della Svizzera. In caso di progetti all’estero può dunque essere opportuno accettare anche documenti e richieste nella lingua del luogo.
Art. 23 Autenticazione in caso di aste elettroniche
L’utilizzazione delle firme elettroniche permette un’autenticazione sicura dei partecipanti e limita il rischio di abusi. Per un offerente estero può essere relativamente oneroso ottenere una firma elettronica svizzera anche se in linea di principio nulla glielo impedisce. Inoltre, attualmente non esiste un riconoscimento delle firme elettroniche emesse in altri Stati. Bisogna quindi dare al committente la possibilità di regolamentare l’identificazione in altro modo, ad esempio attraverso un login.
La legge sulla firma elettronica è al momento in fase di revisione in seno al Parlamento. La legge riveduta offrirà nuovi strumenti di identificazione, più semplici ma nel contempo più sicuri, e permetterà l’identificazione non solo delle persone fisiche ma anche delle persone giuridiche.
Art. 24 Dialogo
Visti i costi che genera e l’investimento di tempo che richiede a committenti e offerenti, il dialogo è uno strumento valido per i bandi rivolti a un numero ristretto di offerenti o il cui numero di offerenti è già stato ridotto a un livello ragionevole, ad esempio nella procedura selettiva. In tale procedura, infatti, il numero degli offerenti è già stato ridotto a seguito della verifica dei criteri di idoneità.
Cpv. 1
La concorrenza è favorita dalla possibilità di condurre un dialogo con diversi offerenti. Il numero degli offerenti scelti, almeno tre, corrisponde a quello previsto già attualmente per la procedura selettiva e la procedura su invito.
Cpv. 2
Allo scopo di rispettare il segreto d’affari e i diritti d’autore, se non è stato ottenuto il consenso esplicito dell’offerente interessato, le soluzioni o i modi di procedere sviluppati da un offerente nell’ambito del dialogo non devono essere né divulgate ad altri offerenti né utilizzate dal committente. Si tratta, tra l’altro, di tutelare la volontà dell’offerente di partecipare al dialogo: se sa che i suoi lavori sono utilizzati da terzi, è molto probabile che non intenda più partecipare allo sviluppo di soluzioni o modi di procedere. Il consenso esplicito dell’offerente può essere ottenuto nell’ambito del dialogo ed essere inserito nel verbale redatto in tale occasione o essere conferito per scritto.
È eventualmente possibile acquistare le soluzioni o i modi di procedere sviluppati per utilizzarli ulteriormente in conformità con l’articolo 28 capoverso 2 lettera b AP-LAPub.
Cpv. 3
Il dialogo si svolge nell’ambito di una procedura prestabilita (di pubblico concorso, selettiva, su invito o per incarico diretto). Non vi è ragione di derogare ai termini abituali.
Il bando indica i termini definitivi o, quanto meno, fissa un lasso di tempo. È opportuno stabilire termini scaglionati per garantire la parità di trattamento. In tal modo tutti gli offerenti avranno a disposizione lo stesso lasso di tempo per recapitare i loro documenti e per preparare le fasi successive del dialogo.
Cpv. 4