Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
di danni ecc. – nella misura in cui essa accordi vantaggi simili ai suoi assicurati. La mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato.
Una disposizione che obblighi le imprese di assicurazione a concedere determinati vantaggi interferisce in maniera eccessiva con l’autonomia contrattuale vigente nel diritto privato. L’impresa di assicurazione deve essere libera di decidere quali vantaggi accordare ai propri assicurati. Si rinuncia pertanto a prevedere una disposizione sulla conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento dell’assicurazione complementare.
Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.
1.3.4 Mozione 00.3570/Legge federale sul contratto d’assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione
Con la mozione «Legge federale sul contratto d’assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione», depositata il 6 ottobre 2000, il consigliere nazionale Urs Hofmann invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento una modifica di legge finalizzata a portare a dieci anni il termine minimo di prescrizione di cui all’articolo 46 capoverso 1 LCA. La mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato.
Il Consiglio federale condivide l’opinione che un termine di prescrizione di due anni come previsto nella LCA è troppo breve. Tuttavia, dal punto di vista della certezza del diritto, prolungare il termine di prescrizione a dieci anni apparirebbe problematico, poiché un simile termine non terrebbe sufficientemente conto delle esigenze specifiche del settore assicurativo di controllare la situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione. L’avamprogetto propone quindi di prolungare il termine di prescrizione a cinque anni (cfr. art. 46 cpv. 1 AP-LCA). La disposizione è semi-imperativa e può quindi essere convenuto un termine di prescrizione più lungo. Come nel diritto vigente, la prescrizione è legata al verificarsi del fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.
Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.
1.3.5 Postulato 02.3693/Indennità giornaliera LCA. Un particolare scompenso
Il postulato depositato il 10 dicembre 2002 dal consigliere nazionale Meinrado Robbiani «Indennità giornaliere LCA. Un particolare scompenso» segnala che secondo il diritto vigente, in caso di sospensione di un’assicurazione d’indennità giornaliera (ad es. per mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro) l’impresa di assicurazione non è tenuta a informare la persona assicurata o a offrirle la possibilità di concludere un contratto d’assicurazione individuale. Il Consiglio federale è invitato a ovviare a questa ingiustizia.
Secondo il diritto vigente, in caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto a informare