Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

In deroga alle regole del diritto generale dei contratti, nel diritto sul contratto d’assicurazione la scadenza e l’inizio del termine di prescrizione sono legati a vari eventi. I crediti derivanti dal contratto di assicurazione scadono dopo quattro settimane dal momento in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto tutte le informazioni che la obbligano a fornire la sua prestazione. Poiché in tal modo lo stipulante può influire sulla scadenza, è ragionevole far decorrere il termine di prescrizione da un momento diverso sul quale lo stipulante non possa avere alcuna influenza. Nell’avamprogetto presentato in questa sede, come già previsto nel diritto in vigore, tale momento coincide con il verificarsi dell’ultimo fatto su cui si fonda l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la sua prestazione. Se, come nel diritto generale dei contratti, il termine di prescrizione iniziasse a decorrere dalla scadenza, in casi estremi potrebbero costituirsi degli averi non rivendicati. Tuttavia, in definitiva l’avamprogetto risponde ampiamente alla mozione «Furti. Inizio del termine di prescrizione». L’articolo 46 AP-LCA prevede infatti che le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivano cinque anni dopo il verificarsi dell’(ultimo) fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

1.3.2 Mozione 00.3541/Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare

La mozione del Gruppo dell’Unione democratica di Centro, depositata il 5 ottobre 2000, chiede che in caso di passaggio da un’assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) la nuova impresa di assicurazione possa formulare riserve soltanto per malattie che risalgono a un periodo non antecedente a una determinata data. Dovrà pertanto essere introdotto un termine massimo entro il quale sia consentito formulare riserve. La mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato.

L’assicurazione malattie complementare è un contratto di diritto privato. L’introduzione di un termine per le riserve limiterebbe il principio della libertà contrattuale, uno dei fondamenti del diritto privato. Inoltre il termine potrebbe avere effetti controproducenti anche per gli assicurati, perché potrebbe indurre l’impresa di assicurazione a rifiutare una domanda di ammissione se il rischio da assumere le sembrasse troppo elevato. Per queste ragioni nella presente revisione si rinuncia all’introduzione di una limitazione temporale per le riserve.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

1.3.3 Mozione 00.3542/Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento dell’assicurazione complementare

La mozione del Gruppo dell’Unione democratica di centro del 5 ottobre 2000 chiede che, in caso di cambiamento dell’assicurazione complementare, la nuova impresa di assicurazione continui a concedere i vantaggi acquisiti dall’assicurato nella precedente assicurazione complementare – per il numero di anni di affiliazione, l’assenza