Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

informale, ma per le quali riveste particolare importanza la prova del contenuto, ad esempio a causa di una maggiore complessità. In caso di recesso da un contratto d’assicurazione è invece opportuno ricorrere alla forma scritta: da un lato, si tratta solitamente di operazioni di massa standardizzate (funzione di identificazione), dall’altro, la protezione in caso di agire precipitoso è particolarmente importante, soprattutto per lo stipulante. Infine, il recesso dal contratto deve avvenire nella stessa forma in cui è stata rilasciata la polizza.

Protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche

Le imprese di assicurazione che accettano di ricevere comunicazioni elettroniche dai loro assicurati devono garantire l’osservanza delle pertinenti disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati, esattamente come avviene per le comunicazioni inviate per posta tradizionale. Nella prassi, la nuova forma introdotta che consente la prova per testo permette principalmente di comunicare mediante messaggi di posta elettronica non criptati. Tuttavia, il livello di sicurezza che offre è estremamente basso secondo i principi generali del diritto in materia di protezione dei dati. Per questo motivo le imprese di assicurazione sono tenute a segnalare esplicitamente, nelle loro condizioni generali d’assicurazione, i rischi che questa forma di comunicazione comporta.

Digressione: certificato per le imprese

Il 18 marzo 2016 il Parlamento ha approvato una revisione totale della legge sulla firma elettronica7. Essa prevede l’introduzione di un «sigillo elettronico» grazie al quale in futuro le persone giuridiche avranno accesso a un certificato regolamentato a livello statale per le imprese, che garantisce l’osservanza di requisiti minimi ed è nel contempo di facile utilizzo. Sarà così possibile, anche se non prescritto in base all’avamprogetto, soddisfare le aspettative dei destinatari in fatto di garanzia dell’origine e dell’integrità della comunicazione, senza particolari oneri supplementari, anche con una semplice prova per testo.

1.3 Interventi parlamentari

1.3.1 Mozione 00.3537/Furti. Inizio del termine di prescrizione

Il Tribunale federale ha deciso (DTF 126 III 278) che il termine di prescrizione di due anni, già alquanto breve, previsto in caso di furto inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il furto e non da quando se ne viene a conoscenza. Il consigliere nazionale Peter Jossen-Zinsstag ritiene che ciò potrebbe avere conseguenze inaccettabili poiché i diritti delle persone vittime del furto potrebbero essere già caduti in prescrizione nel momento in cui esso viene scoperto. Con la mozione del 5 ottobre 2000 «Furti. Inizio del termine di prescrizione» egli invita pertanto il Consiglio federale a modificare di conseguenza le disposizioni della LCA.

7 FF 2016 1705