Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

sono essere stipulati con imprese di assicurazione diverse (cfr. art. 7 cpv. 7 e 8 LA-Mal). Dall’entrata in vigore della LAMal (1996) le grandi casse malati, in particolare, hanno istituito imprese di assicurazione private secondo la LSA e hanno delegato loro le assicurazioni complementari. La maggior parte del volume dei premi dell’assicurazione complementare è attribuibile proprio questi assicuratori privati.

Informazione degli assicurati

Dall’adozione del postulato sono entrate in vigore nuove disposizioni di legge, sia nell’ambito delle assicurazioni sociali sia in quello delle assicurazioni private, che hanno notevolmente migliorato la trasparenza dell’assicurazione malattie e il livello di informazione degli stipulanti sulle relazioni e le differenze tra l’assicurazione di base e l’assicurazione complementare. Ad esempio, dal 2006 il formulario d’affiliazione all’AOMS può contenere soltanto dati sull’AOMS (art. 6a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie10). Grazie a questa misura, gli stipulanti possono comprendere più facilmente la differenza tra assicurazione obbligatoria e assicurazione facoltativa già prima di concludere il contratto. Inoltre dal 2007, data di entrata in vigore della revisione parziale della LCA, le imprese che offrono assicurazioni complementari private sono tenute a fornire agli stipulanti, prima della conclusione di un’assicurazione complementare all’AOMS, informazioni trasparenti e comprensibili sul contenuto essenziale del contratto (art. 3 LCA). I consumatori hanno così la possibilità di confrontare non solo i premi attualmente in vigore, ma anche il loro probabile andamento futuro. A causa dei diversi metodi di finanziamento, la graduazione dei premi con l’età può presentare notevoli differenze; questa informazione può essere decisiva per la conclusione del contratto.

Premi in funzione del sesso (costituzionalità)

In occasione delle deliberazioni relative all’iniziativa parlamentare Teuscher Franziska «Assicurazione malattia. Divieto di discriminazione nei confronti delle donne (98.406)», l’8 marzo 2004 il Consiglio nazionale ha altresì constatato che le imprese di assicurazione che non differenziano i premi in funzione del sesso hanno una quota di mercato maggiore rispetto a quelle che operano questa distinzione. Considerata la libertà di scelta sul mercato si deve concludere che, nonostante l’iniziativa in questione sia stata respinta, non vi è da temere alcuna discriminazione ai sensi dell’iniziativa.

Dall’entrata in vigore della Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura11, nell’UE e nello SEE12 i premi non possono essere differenziati in base al sesso. La presente revisione della LCA rinuncia a un’attuazione analoga di questa direttiva, poiché andrebbe oltre il limite fissato dal Parlamento ai fini della revisione. Inoltre, in Svizzera i premi dell’assicu-

10 RS 832.102

11 GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

12 Cfr. anche la cosiddetta sentenza «Test Achat» del 1° marzo 2011, causa C-239/09, pubbl. nella VersR 2011, 377-380 o nella NJW 2011, 907-909. Cfr. anche Pärli, Have 2011, pag.

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