Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
Condizioni quadro
Le maggiori differenze tuttora esistenti nelle condizioni quadro dell’AOMS e delle assicurazioni complementari riguardano segnatamente le prestazioni e i gruppi di solidarietà, che nell’AOMS sono disciplinati per legge, mentre nell’assicurazione complementare sono entrambi stipulati contrattualmente. Inoltre nell’AOMS è previsto l’obbligo di affiliazione, mentre nell’assicurazione complementare vige la libertà contrattuale con la possibilità di formulare riserve in caso di malattia o di rinunciare in toto alla conclusione di un contratto. Infine, Confederazione e Cantoni finanziano parzialmente l’AOMS sia dal punto di vista dei premi, con contributi alla loro riduzione, sia dal punto di vista delle prestazioni, mediante il finanziamento degli ospedali. Le prestazioni delle assicurazioni complementari sono invece integralmente finanziate dai premi degli assicurati.
Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.
1.3.7 Postulato 07.3395/ Premi elevati in caso di passaggio all’assicurazione indennità giornaliera individuale
Il postulato della consigliera nazionale Edith Graf-Litscher incarica il Consiglio federale di esaminare come sia possibile rendere socialmente più accettabile l’aumento dei premi a seguito del passaggio da un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA a un’assicurazione individuale d’indennità giornaliera. Le soluzioni proposte comprendono la riformulazione delle disposizioni concernenti il passaggio o l’introduzione di un tetto massimo per l’importo dei premi.
L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA è retta dal diritto privato. È quindi applicabile il principio della libertà contrattuale. In virtù di questo principio, le imprese di assicurazione non sono obbligate ad ammettere nell’assicurazione individuale, dopo la fine del rapporto di lavoro, gli assicurati precedentemente coperti dall’assicurazione collettiva. Tanto l’introduzione di un obbligo di ammissione, quanto la definizione di norme sul calcolo e sulla determinazione dei premi provocherebbero una profonda ingerenza nell’autonomia contrattuale.
Le differenze tra i premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera e quella individuale sono riconducibili in primo luogo alla diversa struttura dei rischi. Spetta alle imprese di assicurazione elaborare modelli tariffari specifici per la loro impresa. Contrariamente a quanto previsto per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia, nel caso dell’assicurazione individuale d’indennità giornaliera le imprese di assicurazione devono sottoporre previamente le tariffe alla FINMA per approvazione. In tal modo è garantito che le tariffe si fondino su basi giustificabili.
Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.