Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
razione complementare all’AOMS sono determinati sulla base di una valutazione attuariale dei diveri rischi cui è esposto il richiedente. Da tale verifica individuale dei rischi possono risultare differenze di premio tra le varie categorie di rischio. Queste differenze sono ammesse e ciò anche a protezione e nell’interesse dell’insieme degli assicurati; procedere a una valutazione individuale dei rischi e a una differenziazione in funzione dei diversi fattori di rischio è infatti nell’interesse delle persone assicurate. Fondamentalmente non sono invece ammessi i premi stabiliti in maniera arbitraria. Una differenziazione in funzione del sesso è tuttavia consentita se, sulla base di dati attuariali e statistici pertinenti, determina l’attribuzione a differenti categorie di rischio. L’applicazione di premi diversi per uomini e donne non costituisce quindi una discriminazione determinante sul piano costitutizionale, anche e soprattutto perché la tariffazione adeguata al rischio è anch’essa un principio riconosciuto nel diritto delle assicurazioni private, al pari della libertà dell’impresa di assicurazione di costituire gruppi di solidarietà legati al rischio.
Recesso dall’assicurazione malattie complementare
Contrariamente a quanto accade nell’AOMS, l’assicuratore che copre l’assicurazione malattie complementare è libero di decidere se includere nelle condizioni d’assicurazione la sola facoltà di recesso da parte dell’assicurato o se riservare anche a se stesso tale diritto. Dal 2006, per i prodotti con riserve di senescenza, le imprese di assicurazione che si riservano il diritto di recesso sono tenute a restituire una parte adeguata di tali riserve agli assicurati interessati dalla disdetta (art. 155 dell’ordinanza sulla sorveglianza13). In ragione della natura particolare dell’assicurazione malattie, attualmente sul mercato non esiste praticamente nessun prodotto che preveda la possibilità di recesso da parte dell’impresa di assicurazione. Questa circostanza deve essere presa in considerazione anche nella presente revisione, motivo per cui secondo l’articolo 35a capoverso 4 AP-LCA, dal diritto di recesso ordinario deve essere esclusa, tra le altre, anche l’assicurazione complementare all’AOMS.
Obbligo di sottoporre le tariffe
Tra le innovazioni legali entrate in vigore dall’adozione del postulato, nel settore dell’assicurazione malattie complementare vi è infine la continuazione dell’obbligo di sottoporre per approvazione le modifiche delle tariffe e delle condizioni generali d’assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r e art. 5 LSA): al riguardo, l’autorità di sorveglianza esamina se i premi previsti si mantengono entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità delle singole imprese di assicurazione e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi (art. 38 LSA). Sotto questo aspetto l’assicurazione malattie complementare costituisce, insieme all’assicurazione collettiva sulla vita, un’eccezione alla tendenza molto diffusa nelle assicurazioni private di dispensare gli assicuratori dall’obbligo di approvazione. L’obbligo di sottoporre le tariffe per approvazione accomuna quindi l’AOMS e l’assicurazione complementare privata.
13 RS 961.011