Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

tali persone sulle modifiche o sullo scioglimento del contratto (art. 3 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 87 LCA). L’impresa di assicurazione mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine. In caso di cessazione di un’assicurazione collettiva ai sensi della LCA, i disoccupati hanno diritto al passaggio all’assicurazione individuale in virtù dell’articolo 100 capoverso 2.

L’idea alla base dell’articolo 3 capoverso 3 LCA deve essere mantenuta nella presente revisione. Una modifica della disposizione è tuttavia opportuna, al fine di precisarne il campo di applicazione e di limitarlo alle assicurazioni collettive di persone. Si rinuncia per contro a prevedere in capo all’impresa di assicurazione l’obbligo di informare le persone assicurate, in quanto essa non sarebbe in grado di adempierlo. Ad esempio, nel caso di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia concepita come un’assicurazione della massa salariale, l’impresa di assicurazione non sa chi lavora presso lo stipulante, chi interrompe il rapporto di lavoro né chi, in seguito a tale interruzione, si trova ad essere disoccupato. Grazie all’obbligo d’informare del datore di lavoro, la soluzione proposta consentirebbe tuttavia di soddisfare la richiesta formulata dall’autore del postulato.

Il presente avamprogetto continua a prevedere un diritto legale di passaggio soltanto per le persone considerate disoccupate secondo la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. Di fatto, questa particolare protezione diviene importante soprattutto quando un lavoratore già malato disdisce il suo rapporto di lavoro e rimane quindi disoccupato. In caso contrario, deve però continuare ad applicarsi il principio della libertà contrattuale, di modo che per le assicurazioni collettive d’indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA non è previsto un diritto generale di passaggio.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

1.3.6 Postulato 03.3596/Relazioni tra l’assicurazione malattie di base e quella complementare

Il postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale è stato accolto dal Consiglio federale l’8 marzo 2004. Quest’ultimo è incaricato di esporre in un rapporto le relazioni esistenti tra l’assicurazione malattie di base e quella complementare e di elaborare adeguate proposte di legge al riguardo. Nel rapporto devono essere esaminati in particolare gli aspetti legati alla costituzionalità, la libertà contrattuale, il libero passaggio, la validità delle riserve in caso di malattia come pure la destinazione vincolata del contributo di base dei Cantoni. Il Consiglio federale non ritiene necessario elaborare proposte di legge e riferisce quanto segue.

Conformemente alla legge federale del 18 marzo 19948 sull’assicurazione malattie (LAMal), le imprese che offrono assicurazioni complementari all’AOMS sono sottoposte alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)9. I contratti relativi all’assicurazione di base e a quella complementare pos-

8 RS 832.10

9 Precedentemente Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).