Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
1.4.2 Normative nazionali nello spazio europeo
In Svizzera l’evoluzione del diritto sulla sorveglianza degli assicuratori e l’interazione con il diritto sul contratto d’assicurazione vanno di pari passo con quanto avviene nell’UE. La deregolamentazione intrapresa con la LSA, che consisteva in larga misura in una trasposizione autonoma del diritto comunitario derivato, è stata accompagnata dal rafforzamento della protezione degli assicurati nel diritto sul contratto d’assicurazione. Una prima revisione parziale della LCA ha permesso di rispondere a questioni urgenti relative alla protezione dei consumatori. Il presente avamprogetto, che completa e ampia questa revisione parziale, introduce adeguamenti riguardanti singoli punti conformemente al mandato del Parlamento. Poiché nel caso specifico non si tratta del riassetto della LCA nell’ottica di una sua revisione totale come originariamente previsto, bensì di una serie di regolamentazioni di singoli aspetti, un confronto dettagliato con le corrispondenti normative dei singoli Stati europei risulterebbe poco opportuno. È possibile però evidenziare che dagli accertamenti fatti nell’ambito del messaggio concernente la revisione totale è emerso come le normative nei Paesi limitrofi vadano perlopiù nella medesima direzione del presente avamprogetto. La tendenza verso una maggiore protezione dei consumatori è visibile anche oggi in numerosi Paesi europei.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 I. Disposizioni generali
2.1.1 Sezione 1: Conclusione del contratto
Articolo 2a Diritto di revoca
Questa nuova disposizione semi-imperativa (cfr. art. 98 AP-LCA) introduce con legge speciale un diritto di revoca di 14 giorni per tutti i contratti d’assicurazione. Tale disposizione è in linea con l’articolo 40a capoverso 2 CO, che nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi esclude i contratti d’assicurazione dalle disposizioni di revoca.
Occorre chiedersi se tale diritto di revoca debba essere limitato ai soli contratti di assicurazione sulla vita, come nella maggior parte degli Stati dell’UE. Dal punto di vista dello stipulante bisogna invece sottolineare che anche altri contratti d’assicurazione diversi da quelli sulla vita presentano un livello di complessità tale da giustificare l’applicazione del diritto di revoca a tutti i contratti d’assicurazione. In fin dei conti ciò rientra anche nell’interesse delle imprese di assicurazione, per le quali è importante avere con i propri clienti un rapporto franco e duraturo.
Capoversi 1 e 4
Il diritto di revoca riguarda la conclusione del contratto d’assicurazione, non però gli eventuali adeguamenti contrattuali. Conformemente al capoverso 4 il diritto di revoca