Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
1.4 Confronto con il diritto europeo
1.4.1 L’acquis comunitario
L’acquis comunitario europeo non contiene una disciplina completa del diritto sul contratto d’assicurazione. Il progetto di una direttiva di armonizzazione, elaborato nel 197914, non poté essere concretizzato e fu ritirato dalla Commissione europea. Pertanto la regolamentazione di questa materia spetta ancora agli Stati nazionali.
Ciononostante il diritto comunitario derivato interviene più o meno direttamente nel diritto sul contratto d’assicurazione. Ad esempio, le direttive CE relative all’assicurazione vita e all’assicurazione diversa da quella sulla vita hanno portato all’introduzione dell’obbligo per l’impresa di assicurazione di informare e consigliare lo stipulante. Queste direttive sono confluite perlopiù nel dispositivo «Solvency II», entrato in vigore il 1° gennaio 2016, che adegua le esigenze normative applicabili alle imprese di assicurazione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rischi e i requisiti concernenti la capitalizzazione delle imprese di assicurazione. Parallelamente, il nuovo dispositivo mira alla creazione di un mercato unificato per le prestazioni assicurative in Europa. In questo senso la Direttiva 2009/138/CE15 impone agli Stati membri di introdurre un diritto di rinuncia almeno per l’assicurazione sulla vita. Per quanto pochi, alcuni degli Stati membri hanno esteso questo diritto di revoca a tutti i contratti d’assicurazione.
Nel gennaio 2016 il Parlamento europeo ha emanato una nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa16. L’obiettivo fondamentale degli obblighi di informazione e delle norme di comportamento in essa contenuti è l’adeguamento della tutela dei consumatori nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi alle disposizioni relative ai servizi finanziari già adottate dall’UE nel 201417. Si intende inoltre creare parità di condizioni tra le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi per la vendita di prodotti assicurativi.
Inoltre, le disposizioni previste nelle direttive sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli hanno migliorato considerevolmente la protezione della parte lesa18. Queste direttive sono ora codificate in una nuova direttiva generale sugli autoveicoli19.
14 GU C 190 del 28.07.1979, pag. 2; GU C 355 del 31.12.1980, pag. 30.
15 Cfr. art. 186 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
16 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU 26 del 2.2.2016, pag. 19).
17 Cfr. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
18 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).
19 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).