Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
2.1.2 Sezione 2: Obblighi d’informare
Articolo 3 Obbligo d’informare dell’impresa di assicurazione
Già oggi un’impresa di assicurazione deve informare spontaneamente e in maniera trasparente e comprensibile il futuro stipulante sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto. Il diritto oggi vigente, di carattere semi-imperativo (cfr. art. 98 LCA) definisce come essenziali i seguenti elementi di un contratto (elenco esaustivo): i rischi assicurati, la portata della copertura assicurativa, i premi dovuti e gli altri obblighi dello stipulante, la durata e l’estinzione del contratto d’assicurazione, le basi di calcolo e i principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse, i valori di riscatto e di trasformazione e infine le indicazioni necessarie per il trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, oltre alle informazioni sul destinatario e sulla conservazione dei dati. La finalità che si persegue è far sì che il contratto si fondi effettivamente, come per sua natura, sulla manifestazione concorde della reciproca volontà delle parti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 CO e che in definitiva corrisponda alle loro chiare intenzioni.
Capoverso 1
Vengono introdotti alcuni nuovi obblighi di informazione specifici, destinati ad aumentare ulteriormente la trasparenza per quanto concerne i diritti e gli obblighi dello stipulante derivanti dal contratto d’assicurazione. L’elenco è sempre esaustivo e contribuisce così alla certezza del diritto nell’interesse di entrambe le parti contraenti.
– L’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante non solo sui valori di riscatto e di trasformazione ma anche sui costi connessi a un’assicurazione riscattabile sulla vita, ad esempio quelli per la protezione dai rischi, per la conclusione del contratto o per gli oneri amministrativi dovuti (lett. f).
– Diretta conseguenza del nuovo diritto di revoca introdotto con la presente revisione (art. 2a AP-LCA) è l’obbligo per l’impresa di assicurazione di informare lo stipulante su tale diritto nonché sulla forma e sul termine della revoca (lett. h).
– Inoltre, l’impresa di assicurazione che impone allo stipulante un termine per la presentazione dell’avviso di sinistro (cfr. anche art. 38 cpv. 1bis) è tenuta ad informarlo al riguardo prima della conclusione del contratto (lett. i).
– L’impresa di assicurazione deve poi indicare se per contratto ha il diritto di adeguare unilateralmente i premi (lett. j).
Infine, alla lettera b viene precisato che tra le informazioni fornite dall’impresa di assicurazione deve figurare se si tratta di un’assicurazione somme o di un’assicurazione contro i danni.
Capoverso 3
Il capoverso 3 viene modificato al fine di precisarne il campo di applicazione e includere le assicurazioni collettive di persone in ambito aziendale (segnatamente l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia). Secondo la sua formulazione