Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le conferme provvisorie di copertura, le convenzioni di durata inferiore a un mese e per le assicurazioni prescritte dalla legge. Nei contratti d’assicurazione collettiva la priorità viene data alla protezione dei lavoratori, i cui interessi potrebbero essere pregiudicati da un diritto di revoca (cfr. in proposito anche l’art. 186 della direttiva Solvibilità II, che prevede un diritto di rinuncia solo per l’assicurazione vita individuale). Per quanto riguarda le conferme provvisorie di copertura, la loro durata generalemente breve non giustifica la concessione di un diritto di revoca. Infine, nel caso delle assicurazioni prescritte dalla legge (assicurazioni obbligatorie) un diritto di revoca potrebbe generare situazioni di incertezza indesiderate e dar luogo a complicate procedure anche in riferimento alle autorità che rilasciano le autorizzazioni (obblighi di comunicazione, successiva revoca dell’autorizzazione ecc.), che non potrebbero trovare giustificazione nella protezione in caso di agire precipitoso degli stipulanti, tanto più che, diversamente dalle assicurazioni facoltative, in questo caso la copertura assicurativa è prescritta dalla legge.

Con riferimento alla crescente diffusione del commercio elettronico e in vista di una comunicazione senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, gli stipulanti devono poter revocare la loro proposta di conclusione del contratto o la loro dichiarazione di accettazione sia per scritto sia in un’altra forma che consenta la prova per testo (cfr.

n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).

Capoversi 2 e 3

Per analogia con altri diritti di revoca, il termine di revoca è di 14 giorni per tutti i tipi di contratti d’assicurazione. Tale termine decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto e quindi, sostanzialmente, a prescindere dall’informazione relativa al diritto di revoca secondo l’articolo 3 capoverso 1 lett. h AP-LCA. Conformemente all’articolo 3a capoverso 1 LCA, la violazione dell’obbligo d’informare determina la possibilità per lo stipulante di recedere dal contratto.

Il termine di revoca è osservato se entro l’ultimo giorno del termine lo stipulante comunica la revoca all’impresa di assicurazione (in una forma che consenta la prova per testo) o consegna la dichiarazione di revoca (scritta) alla posta.

Articolo 2b Effetti della revoca

Il nuovo articolo 2b ha carattere semi-imperativo (cfr. art. 98 AP-LCA) e disciplina gli effetti della revoca: chiunque revoca la propria proposta di conclusione del contratto o la propria dichiarazione di accettazione non può di conseguenza pretendere alcuna prestazione. Pertanto la revoca produce i suoi effetti giuridici ex tunc, il che significa che le prestazioni già ricevute devono essere restituite. Questo vale anche per l’impresa di assicurazione.

In linea di principio, in caso di revoca lo stipulante non deve all’impresa di assicurazione nessuna indennità (cpv. 2), poiché ciò sarebbe contrario al senso e allo scopo del diritto di revoca. Se però, in vista della conclusione del contratto, l’impresa di assicurazione ha effettuato in buona fede accertamenti particolari, in via del tutto eccezionale lo stipulante è tenuto a rimborsarle integralmente o in parte le spese sostenute, ove l’equità lo richieda. Si pensi ad esempio a costosi accertamenti medici o tecnici ordinati dall’impresa di assicurazione in vista della conclusione del contratto.