Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
d’assicurazione il premio è pertanto dovuto solo fino al momento dello scioglimento del contratto e non più fino alla fine del periodo assicurativo. In caso di danno parziale, se lo stipulante recede dal contratto – cosa che presuppone si sia verificato un evento assicurato e che l’impresa di assicurazione debba fornire le sue prestazioni – la LCA in vigore prevede tuttora il diritto di trattenere il premio annuale non ancora utilizzato qualora lo stipulante receda dal contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione. Con l’abrogazione del capoverso 3 viene eliminata anche quest’ultima eccezione e sancito pienamente il principio di divisibilità del premio in caso di danno parziale.
Articolo 42a Obbligo di ridurre il danno
Articolo 42b Divieto di cambiamento
Articolo 42c Spese di riduzione del danno
In vista di una migliore sistematica, gli articoli 61, 68 e 70 LCA vengono spostati, invariati, nella Sezione 7 «Verificarsi del sinistro» del Titolo I. «Disposizioni generali» (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»), dove diventano gli articoli 42a–42c. Soltanto i titoli marginali vengono adeguati alla terminologia attualmente in uso, di modo che le espressioni ormai obsolete di «obbligo di salvataggio» e «spese di salvataggio» sono sostituite rispettivamente con «obbligo di ridurre il danno» e «spese di riduzione del danno». Inoltre all’articolo 70 LCA è stato attribuito un carattere semiimperativo, in linea con la sistematica della LCA.
2.1.8 Sezione 8: Altre disposizioni
Articolo 44 Comunicazione dello stipulante o dell’avente diritto: indirizzi
Con riferimento al commercio elettronico, la disposizione viene modificata stabilendo che d’ora in avanti lo stipulante e l’avente diritto devono poter notificare le proprie ragioni nei confronti dell’impresa di assicurazione anche in un’altra forma che consenta la prova per testo e non più solo ed esclusivamente per scritto (cfr. n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
Articolo 45 Violazione del contratto
Capoverso 1
Di norma, gli obblighi del diritto assicurativo costituiscono obblighi contrattuali accessori la cui violazione determina un aggravamento del danno da risarcire. La violazione del contratto comporta un diritto al risarcimento del danno in capo all’impresa di assicurazione (la cui entità corrisponde all’aumento del danno derivante dalla violazione degli obblighi). Gli effetti sono analoghi a quelli di una riduzione della prestazione, ma in realtà si tratta di una compensazione. Nel momento in cui fa valere