Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

una richiesta di risarcimento, l’impresa di assicurazione deve comunque dimostrarne i presupposti, tra i quali rientra anche la causalità.

In virtù del diritto vigente, la violazione degli obblighi determina una sanzione a carico dello stipulante o dell’avente diritto, a meno che questi non possano discolparsi. Questa disposizione appare ingiusta, nella misura in cui non tiene conto del nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo e l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la sua prestazione. Per questi motivi, in futuro la prestazione non potrà essere ridotta se la violazione degli obblighi non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni assicurative.

Articolo 46 Prescrizione e termine

Capoverso 1

Secondo il diritto vigente, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione (art. 46 cpv. 1 primo periodo LCA). Questo termine di prescrizione estremamente breve non è più attuale e deve pertanto essere esteso a cinque anni. Come stabilito dal diritto vigente, tale termine non deve poter essere ridotto a danno dello stipulante o dell’avente diritto (art. 98 AP-LCA).

Articolo 46a Fallimento dello stipulante

L’attuale disposizione dell’articolo 46a (Luogo dell’adempimento) corrisponde a quella dell’articolo 74 CO. Inoltre, con l’introduzione del CPC è stata abrogata la legge del 24 marzo 200027 sul foro. Per questi motivi il vigente articolo 46a LCA può essere abrogato.

Ai fini di una migliore sistematica, l’attuale articolo 55 (Fallimento dello stipulante) viene inserito, in una forma modificata, nella nuova Sezione 8 «Altre disposizioni» del Titolo I. «Disposizioni generali» con alcune precisazioni (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»).

Capoverso 1

Dal 2006 la LCA prevede all’articolo 55 capoverso 1 che, in caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento. La versione precedente del testo sanciva quanto segue: «Nel caso di fallimento dello stipulante la massa gli sottentra nel contratto. Si applicano a questo caso le disposizioni relative al cambiamento di proprietario (art. 54 LCA)». Evidentemente questa disposizione è stata modificata nell’ambito della revisione delle prescrizioni concernenti il cambiamento di proprietario senza tenere conto di tutte le conseguenze della nuova regolamentazione. La disposizione introdotta nella legge può sollevare problemi seri, in particolare se nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile sono coinvolti anche terzi. Si propone dunque di tornare al vecchio sistema: il contratto rimane valido in un primo momento e l’amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Un ulteriore motivo per cui il contratto deve restare valido è il fatto che i

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