Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
premi sono già stati pagati per l’intero periodo di validità. Sono fatte salve le disposizioni relative alla fine del contratto (cfr. art. 35a segg. e art. 54 cpv. 3 AP-LCA), in modo da garantire, in particolare, che un’impresa di assicurazione interessata possa sciogliere il contratto a seguito del mancato pagamento del premio. Le conseguenze giuridiche in caso di fallimento e di cambiamento di proprietario (cfr. art. 54 LCA) sono quindi sostanzialmente soggette a una regolamentazione analoga.
Capoverso 2
Come nel diritto in vigore, in caso di fallimento dello stipulante sono fatte salve le prestazioni derivanti dall’assicurazione di oggetti impignorabili. In altre parole, la relativa pretesa assicurativa non rientra nella massa fallimentare nella misura in cui è necessaria allo stipulante per sostituire gli oggetti impignorabili che sono stati danneggiati. La normativa riprende, con una formulazione più aperta, l’articolo 55 capoverso 2 LCA.
Articolo 46b Cumulo di assicurazioni
Nell’ottica di una migliore sistematica l’articolo 53 del diritto vigente diventa l’articolo 46b AP-LCA e viene spostato nella Sezione 8 «Altre disposizioni» del Titolo I. «Disposizioni generali» (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»). Questo articolo disciplina ora i casi di doppia assicurazione al titolo marginale «Cumulo di assicurazioni» e, come nel diritto in vigore, ha carattere imperativo fino al capoverso 3 (cfr. art. 97 LCA). Come finora, esso riguarda soltanto i cumuli di assicurazioni stipulate con imprese di assicurazione diverse. Se più assicurazioni sono stipulate con la stessa impresa di assicurazione, si continua a presupporre che l’impresa di assicurazione è a conoscenza dei contratti conclusi con essa ed è quindi in grado di impedire gli abusi.
Capoverso 1
Il capoverso 1 dell’articolo 46b AP-LCA corrisponde al diritto vigente. Al fine di tenere conto del commercio elettronico e di garantire una comunicazione senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, al posto della notifica scritta deve ora essere sufficiente anche una comunicazione in un’altra forma che consenta la prova per testo (cfr.
n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
Capoverso 2
Lo stipulante deve ora potersi avvalere di un diritto di recesso se, nel momento della conclusione di un contratto d’assicurazione successivo, non è a conoscenza dell’esistenza di un cumulo di assicurazioni. Il termine di recesso è di quattro settimane a partire dalla scoperta del cumulo di assicurazioni. Si stabilisce inoltre espressamente che un eventuale recesso può essere comunicato esclusivamente per scritto (cfr.
n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
Capoverso 3
L’articolo 46b capoverso 3 AP-LCA corrisponde nella sostanza al capoverso 2 dell’articolo 53 del diritto vigente. Al testo sono state apportate alcune migliorie linguistiche.