Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
Capoverso 4
Il capoverso 4 dell’articolo 46b AP-LCA corrisponde all’articolo 53 capoverso 3 del diritto vigente. Contrariamente a quest’ultimo, il capoverso 4 ha ora carattere dispositivo. L’impresa di assicurazione è quindi libera di decidere se, nel caso di un cumulo di assicurazioni, intende insistere o meno nel ricevere l’intera controprestazione convenuta (ad es. nel caso di un cumulo di assicurazioni non intenzionale conformemente all’art. 46b cpv. 2 AP-LCA).
Articolo 46c Obbligo di risarcimento in caso di cumulo di assicurazioni
In base alla nuova sistematica l’articolo 71 del diritto vigente diventa l’articolo 46c AP-LCA e viene spostato nella Sezione 8 «Altre disposizioni» del Titolo I. «Disposizioni generali» (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»).
Capoverso 1
La disposizione, avente ora carattere semi-imperativo (cfr. art. 98 AP-LCA), disciplina le conseguenze giuridiche del cumulo di assicurazioni nel caso in cui si verifichi il sinistro. Anche nell’ipotesi di un cumulo di assicurazioni, il danno subito è risarcito fino a concorrenza della somma massima convenuta; è escluso il sovraindennizzo.
Il diritto vigente si basa al riguardo su un obbligo di risarcimento proporzionale delle imprese di assicurazione interessate (art. 71 cpv. 1 LCA). Incombe dunque all’assicurato chiarire l’importo che può chiedere alle diverse imprese di assicurazione affinché il suo danno sia interamente risarcito. La soluzione scelta allora dal legislatore risulta essere poco attuabile. La si può però rendere favorevole al consumatore28, senza per questo recare pregiudizio alle imprese di assicurazione, stabilendo una responsabilità solidale delle imprese di assicurazione interessate, accompagnata da un diritto di regresso.
Capoverso 2
Ai sensi del capoverso 2 dell’articolo 46c AP-LCA, le imprese di assicurazione interessate ripartiscono tra loro il risarcimento del danno in maniera proporzionale agli obblighi di fornire la prestazione che avrebbero assunto in assenza di un cumulo di assicurazioni.
2.2 II. Disposizioni speciali
Il titolo secondo dell’avamprogetto contiene disposizioni concepite per le diverse forme di contratto. Si rinuncia alla distinzione, molto criticata, della LCA vigente tra assicurazione contro i danni (art. 48–72 LCA) e assicurazione delle persone (art. 73– 96 LCA). L’avamprogetto distingue ora tra disposizioni speciali riguardanti l’assicurazione cose (art. 50–58), l’assicurazione della responsabilità civile (art. 59–60a),
28 Cfr. in proposito anche DTF 141 III 5399: la ripartizione della somma assicurata decisa in tale occasione cela un grande potenziale di conflitto. È dunque giustificata la possibilità di derogare in futuro alla regola attualmente in vigore per l’assicurazione della responsabilità civile e di generalizzarla.