Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
l’assicurazione sulla vita (art. 73–95) e l’assicurazione malattie e infortuni (art. 95a e 95b). Le disposizioni riguardanti il coordinamento sono contenute in una sezione specifica agli articoli 95c e 96. In questo modo, grazie anche alla ricollocazione di alcuni articoli, si migliora notevolmente la comprensibilità e la leggibilità del testo di legge, senza ricorrere a modifiche materiali.
2.2.1 Sezione 1: Assicurazione cose
Articolo 48 Oggetto dell’assicurazione
L’articolo 16 AP-LCA, inserito ora al Titolo I. «Disposizioni generali», disciplina l’oggetto dell’assicurazione, sia di quella contro i danni che dell’assicurazione somme. Per questo motivo l’attuale articolo 48 LCA può essere abrogato.
Articolo 49 Valore di assicurazione
L’assicurazione cose prevede che venga determinato il valore della cosa assicurata. A questo proposito, seguendo la terminologia adottata nella teoria dell’interesse, occorre distinguere tra il valore di assicurazione secondo l’articolo 49 LCA e il valore di risarcimento secondo l’articolo 62 LCA. Il valore di assicurazione indica il valore della cosa al momento della conclusione del contratto, mentre il valore di risarcimento quello al momento in cui si verifica il sinistro. Dato che l’articolo 62 LCA, in modo assolutamente cogente, esige che i danni materiali vengano risarciti sulla base del valore venale, è logico affermare che anche il valore di assicurazione debba essere definito su tale base. In caso contrario si avrebbe una discrepanza tra i termini «valore di assicurazione» e «valore di riscarcimento». Nella prassi, tuttavia, sono rari i casi in cui si applicano le disposizioni riguardanti il valore di risarcimento (art. 62–65 LCA); le assicurazioni standard sul mercato sono oggi quelle del valore a nuovo e del valore venale maggiorato. Nell’ottica di una deregolamentazione vengono pertanto abrogati l’articolo 62 LCA e le altre disposizioni riguardanti il valore di risarcimento (art. 63– 65 LCA) e al riguardo viene nuovamente prevista libertà contrattuale. Di conseguenza può essere abrogato anche l’articolo 49 LCA (cfr. anche il commento all’art. 62 LCA).
Articolo 50 Diminuzione del valore di assicurazione
Il carattere semi-imperativo che ha ora assunto l’articolo 50 (cfr. art. 98 AP-LCA) garantisce allo stipulante di poter pretendere in ogni caso una riduzione proporzionale della somma assicurata se, durante il periodo di validità del contratto, il valore della cosa assicurata dovesse subire una diminuzione essenziale.
Capoverso 2
Con la revisione parziale della LCA, effettuata nel quadro della revisione della LSA del 2004, è stato introdotto il principio della divisibilità del premio in caso di estinzione anticipata del contratto d’assicurazione. Nel fare ciò ci si è dimenticati del fatto che dal principio dell’indivisibilità del premio, nel frattempo abolito, deriva la disposizione dell’articolo 50 capoverso 2 LCA, secondo cui in caso di riduzione della