Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

Articolo 58 Valutazione del danno

Quando venne elaborata la LCA all’inizio del secolo scorso il CC non era ancora entrato in vigore, per cui i Cantoni godevano ancora di taluni poteri nel campo del diritto di pegno (ad es. pegno sul bestiame secondo l’art. 210 della vecchia versione del CO ecc.). Oggi questo rinvio al diritto cantonale nell’articolo 58 LCA (riserva a favore delle leggi cantonali) ha perso qualsiasi rilevanza pratica. L’importanza della seconda riserva di cui all’articolo 58 LCA a favore delle disposizioni cantonali che garantiscono la pretesa dell’avente diritto è limitata nella prassi. In primo luogo perché molti Cantoni hanno deciso di affidare l’assicurazione degli edifici a istituti cantonali di diritto pubblico, in secondo luogo perché di norma le condizioni di assicurazione di diritto privato, sia generali che speciali, contengono disposizioni al riguardo. Di consegnuenza, nell’ottica di una deregolamentazione, la disposizione dell’articolo 58 LCA può essere abrogata senza sostituzione.

Conformemente alla nuova sistematica, l’articolo 67 del diritto vigente (Valutazione del danno), di carattere dispositivo, viene spostato, invariato, nella Sezione 1 «Assicurazione cose» del Titolo II. «Disposizioni speciali» (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»).

2.2.2 Sezione 2: Assicurazione della responsabilità civile

Articolo 59 Assicurazione della responsabilità civile

a. Estensione

Capoverso 2

Nella prassi accade spesso che gli assicuratori della responsabilità civile oppongano nei confronti di persone danneggiate eccezioni convenute contrattualmente con lo stipulante e riducano di conseguenza le loro prestazioni. Tuttavia, proprio nel caso delle assicurazioni obbligatorie è grave che le parti lese debbano subire le conseguenze di controversie che trovano fondamento nel rapporto tra la persona assicurata e l’impresa di assicurazione. Si pensi ad esempio al caso di un datore di lavoro che nell’ambito di un’assicurazione della responsabilità civile aziendale viene meno a un obbligo, che non paga i premi assicurativi o che ha convenuto contrattualmente una franchigia.

Nelle sole assicurazioni obbligatorie è quindi opportuno che, come regola minima, l’impresa di assicurazione non possa opporre determinati tipi di eccezioni (negligenza grave, intenzionalità, violazione di obblighi, mancato pagamento dei premi e franchigia convenuta contrattualmente) nei confronti di terzi. In altre parole, l’impresa di assicurazione non deve poter opporre al danneggiato delle eccezioni che trovano fondamento nel suo rapporto con la persona titolare dell’assicurazione della responsabilità civile. In simili casi all’impresa di assicurazione non deve più essere consentito ridurre le proprie prestazioni nei confronti del danneggiato; potrà rivalersi del danno che le deriva unicamente nei confronti della persona assicurata.

Analogamente, in virtù del nuovo capoverso 2, di carattere semi-imperativo, all’impresa di assicurazione non sarà più possibile escludere per contratto una copertura in