Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
caso di eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, di violazione di obblighi, di mancato pagamento dei premi o di franchigia convenuta contrattualmente.
Articolo 60a Diritto di credito diretto e diritto all’informazione
Capoverso 1
Secondo il diritto vigente (art. 60 cpv. 1 LCA), nell’assicurazione della responsabilità civile il terzo danneggiato ha un diritto di pegno legale sulla prestazione assicurativa. Questa disposizione mira a tutelare il diritto al risarcimento del danno della persona danneggiata. Tuttavia, attualmente il ricorso all’esecuzione in via di realizzazione del pegno risulta poco pragmatica, ragion per cui ispirandosi ad altre regolamentazioni analoghe (ad es. art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione strdale [LCStr]30) nell’avamprogetto viene introdotto un diritto di credito diretto del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, avente carattere semi-imperativo (cfr. art. 98 AP-LCA).
Occorre però rinunciare a dichiarare inopponibili le eccezioni derivanti dalla LCA o dal contratto d’assicurazione (come nell’art. 65 cpv. 2 LCStr) nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile facoltativa. È opportuno applicare il principio dell’inopponibilità unicamente se – come avviene regolarmente nell’assicurazione della responsabilità civile obbligatoria – l’entità della copertura assicurativa è prescritta dalla legge. Nell’assicurazione della responsabilità civile facoltativa, l’inopponibilità dell’eccezione renderebbe praticamente inefficaci le clausole contrattuali d’esclusione.
Capoverso 2
Affinché possa esercitare il diritto di credito diretto previsto dal capoverso 1, il danneggiato deve inoltre disporre del diritto di ottenere informazioni sulla sua copertura in ambito di assicurazione della responsabilità civile dalla persona civilmente responsabile. Il capoverso 2 ha carattere semi-imperativo (cfr. art. 98 AP-LCA).
Capoverso 3
Una protezione particolare del danneggiato è prevista soprattutto per i danni alle persone e i danni materiali. Per questa ragione l’avamprogetto limita il diritto di credito diretto e il diritto d’informazione a queste tipologie di danno, mentre l’assicurazione della responsabilità civile per meri danni patrimoniali non rientra generalmente nel campo d’applicazione di questa disposizione. Dato il carattere dispositivo del capoverso 3, niente si oppone tuttavia a un accordo tra le parti volto a garantire il diritto di credito diretto nelle assicurazioni non obbligatorie della responsabilità civile per meri danni patrimoniali.
30 RS 741.01