Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
Articoli 61–65
Queste disposizioni possono essere abrogate (cfr. motivazioni esposte nel commento all’art. 49). L’articolo 61 si applica come disposizione generale non solo all’assicurazione della responsabilità civile e pertanto figura ora nell’articolo 42a.
Articolo 66 Cose designate secondo il genere
L’articolo 66 LCA, avente carattere dispositivo, deve essere abrogato ai fini di una deregolamentazione. Esso presuppone che «la cosa assicurata [sia] designata secondo il genere» (ad es. «mobilia domestica» nel caso delle assicurazioni mobilia domestica). Questa definizione coincide quasi alla lettera con quella di cui all’articolo 71 capoverso 1 CO. Entrambi gli articoli di legge fanno riferimento a un accordo tra le parti contraenti che definisce una cosa sulla base di caratteristiche qualitative generali anziché individuali, senza però precisare di quali caratteristiche si tratti.
Articolo 67
La disposizione riguarda l’assicurazione cose e quindi figura ora nell’articolo 58.
Articolo 68
La disposizione riguarda la parte generale e quindi figura ora nell’articolo 42b.
Articolo 69
La disposizione riguarda l’assicurazione cose e quindi figura ora nell’articolo 51a.
Articolo 70
La disposizione riguarda la parte generale e quindi figura ora nell’articolo 42c.
Articolo 71
La disposizione riguarda la parte generale e quindi figura ora nell’articolo 46c.
Articolo 72
La disposizione riguarda l’assicurazione malattie e infortuni e quindi figura ora nell’articolo 95c.
2.2.3 Sezione 3: Assicurazione sulla vita
Articolo 73
La disposizione riguarda la parte generale e quindi figura ora nell’articolo 13.