Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
In ragione di questa esigua importanza pratica, l’articolo 75 LCA deve quindi essere abrogato ai fini di una deregolamentazione.
Articolo 76 Assicurazione a beneficio di terzi
a. Principio; estensione
Capoverso 3
Questa nuova disposizione avente carattere dispositivo disciplina la sorte dei diritti dei cobeneficiari e dei beneficiari successivi nell’ipotesi in cui un beneficiario perda il proprio diritto per motivi di cui deve rispondere. I diritti dei cobeneficiari e dei beneficiari successivi devono continuare ad aggiungersi in parti uguali (conformemente all’art. 84 cpv. 4 LCA). In questo modo si intende correggere la prassi criticata del Tribunale federale32, secondo cui in questi casi l’impresa di assicurazione non deve fornire alcuna prestazione.
Articolo 78 c. Natura del diritto del beneficiario
Al capoverso 2 la disposizione contiene una nuova regolamentazione di carattere dispositivo applicabile nel caso in cui il beneficiario non sia più in vita. La prescrizione contribuisce a imporre nella misura del possibile l’ordine dei beneficiari previsto dallo stipulante, nel senso che in caso di decesso prematuro di un beneficiario per il quale non è stato designato un beneficiario successivo, i suoi discendenti possano rivendicare la prestazione assicurativa.
Articoli 87 e 88
Le disposizioni riguardano l’assicurazione malattie e infortuni e quindi figurano ora negli articoli 95a e 95b.
Articolo 89 Assicurazione sulla vita; fine anticipata e trasformazione
Normalmente i contratti di assicurazione sulla vita hanno una durata di cinque o dieci anni o una durata superiore. In deroga al principio sancito dal diritto delle obbligazioni, secondo cui entrambe le parti sono vincolate fino alla fine della durata contrattuale pattuita, e al diritto di recesso ordinario proposto all’articolo 35a AP-LCA, la disposizione di cui all’articolo 89 AP-LCA riconosce allo stipulante uno speciale diritto di recesso unilaterale e sostituisce in tal modo il diritto di recesso stabilito dall’articolo 89 LCA. Come previsto nel diritto vigente, il recesso deve essere dichiarato per scritto.
Come nella normativa in vigore, questa norma ha carattere semi-imperativo (art. 98 LCA).
32 Cfr. TF 5C.87/2002 del 24.10.2002.