Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

Articolo 89a Diritto di recesso dello stipulante in regime di prestazione di servizi

transfrontaliera

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi transfrontaliere, nel quadro del programma di governo dopo il no allo SEE (progetto Swisslex; FF 1993, I, 667) la disposizione di cui all’articolo 89a LCA doveva recepire nel diritto svizzero, con riserva di reciprocità, l’acquis comunitario dell’UE in relazione al diritto di recesso in occasione della conclusione di contratti d’assicurazione sulla vita. Questo però non è mai accaduto: da allora la Svizzera ha sottoscritto un unico accordo internazionale che disciplina la libera prestazione di servizi transfrontalieri. Il 19 dicembre 1996 ha sottoscritto con il Principato del Liechtenstein una convenzione sull’assicurazione diretta, in vigore dal 1° gennaio 1997. Non sono previsti altri accordi. Per questo motivo l’articolo 89a LCA viene abrogato senza sostituzione.

Articolo 90 Trasformazione e riscatto

a. In genere

Il diritto vigente (art. 90 segg. LCA) offre due forme di disinvestimento dei contratti d’assicurazione sulla vita: la trasformazione di tutte le assicurazioni sulla vita i cui premi sono stati pagati per almeno tre anni oppure il riscatto delle assicurazioni sulla vita i cui calcoli tecnici si fondano su una prestazione dell’impresa di assicurazione per la quale vi è la certezza che l’avvenimento assicurato accadrà e che sono quindi vincolate a un processo di risparmio. Il presente avamprogetto riprende questi principi approntandovi una serie di modifiche di ordine pratico.

Capoverso 1

La disposizione semi-imperativa riprende quella vigente (art. 90 cpv. 1 LCA). In caso di trasformazione il contratto non è sciolto, bensì trasformato integralmente o parzialmente in un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, nel senso che le prestazioni assicurate sono ridotte in modo da corrispondere all’incirca a quelle che avrebbero potuto essere finanziate al momento della trasformazione con un versamento unico pari al valore di riscatto. Dato che a tal fine è richiesta una riserva matematica positiva, l’esigenza del versamento di tre premi annuali secondo la norma attuale diviene obsoleta. Il valore di trasformazione è calcolato sul valore di liquidazione al momento della trasformazione secondo le basi tecniche del contratto d’assicurazione.

Capoverso 2

Il contratto può far dipendere la trasformazione da un valore minimo. Se tale valore minimo non è raggiunto, l’impresa di assicurazione deve versare allo stipulante un’indennità adeguata, che deve essere prevista nelle basi del contratto. L’adeguatezza dell’indennità deve fondarsi in linea di massima sul valore attuale del valore di trasformazione.

Capoverso 3

Se l’assicurazione per la quale il verificarsi del sinistro è certo ha un valore di riscatto, alla fine del contratto lo stipulante può optare per il riscatto anziché per la trasformazione, a prescindere da quale parte contraente abbia dichiarato il recesso. Si tratta in