Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
genere dell’assicurazione a vita intera in caso di decesso o della cosiddetta assicurazione mista sulla vita. Non sono per contro riscattabili la mera assicurazione in caso di vita e l’assicurazione temporanea in caso di decesso.
Il riscatto scioglie integralmente o parzialmente il contratto e l’impresa di assicurazione rimborsa allo stipulante il valore di riscatto. Tale valore si basa sul valore di liquidazione in caso di riscatto disponibile al momento del recesso ed è solitamente calcolato secondo le basi tecniche del contratto d’assicurazione. Il valore di riscatto corrisponde essenzialmente alla riserva matematica d’inventario, da cui sono eventualmente dedotti le spese di acquisizione non ammortizzate e il rischio dovuto al tasso d’interesse. Come la trasformazione, il riscatto presuppone l’esistenza effettiva di un valore di riscatto, condizione formulata con chiarezza nella presente disposizione.
Alla disposizione è attribuito un carattere semi-imperativo.
Articolo 95 Diritto di pegno dell’impresa di assicurazione; liquidazione
Al fine di tenere conto del commercio elettronico e di garantire una comunicazione senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, al posto della diffida scritta stabilita dall’articolo 95 LCA, deve ora essere sufficiente anche una diffida fatta in un’altra forma che consenta la prova per testo (cfr. n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
2.2.4 Sezione 4: Assicurazione malattie e infortuni
Per una migliore leggibilità della legge, il Titolo II. «Disposizioni speciali» comprende ora una Sezione 4 «Assicurazione malattie e infortuni» in cui vengono inseriti, lasciandoli invariati, i vecchi articoli 87 e 88 (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica») oltre a due nuovi articoli, il 95a (Assicurazione collettiva malattie e infortuni; diritto del beneficiario) e il 95b (Assicurazione contro gl’infortuni; invalidità).
2.2.5 Sezione 5: Coordinamento
Per una migliore leggibilità della legge, al Titolo II. «Disposizioni speciali» viene aggiunta la Sezione 5 «Coordinamento» (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»).
Articolo 95c Diritto di regresso dell’impresa di assicurazione
Nell’ottica della nuova sistematica l’articolo 72 LCA viene spostato nella Sezione 5 «Coordinamento», quindi nel Titolo II. «Disposizioni speciali» (cfr. in proposito il
n. 1.2.2 «Sistematica»).
Capoverso 1
Conformemente al principio secondo cui l’assicurazione contro i danni deve servire a compensare la perdita patrimoniale subita dall’assicurato, le prestazioni derivanti da un’assicurazione contro i danni non possono assolutamente essere cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni. In altre parole, l’assicurato danneggiato si vede