Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

4.1.1.1 Imprese di assicurazione

L’obbligo di fornire informazioni aggiuntive allo stipulante prima della conclusione del contratto può comportare per le imprese di assicurazione dei costi supplementari derivanti dalla necessità di adeguare o integrare la documentazione concernente il contratto, le informazioni e la vendita. I costi per tali modifiche dipendono tuttavia dal tempo concesso alle imprese di assicurazione per poter agire d’anticipo. Conformemente al diritto in vigore e alla normativa proposta, gli obblighi di informazione così come riformulati non riguardano i contratti già in essere in quanto sono riferiti solo alla situazione antecedente la conclusione di un contratto di assicurazione.

Dall’introduzione del diritto di revoca non dovrebbe derivare praticamente nessun costo supplementare per le imprese di assicurazione. Appare plausibile che nella situazione attuale, in cui per legge non è previsto il diritto di revoca, i clienti che hanno erroneamente sottoscritto una proposta di assicurazione la vogliano disdire al più presto possibile. Altrimenti si rischia che mettano in atto, nei confronti dell’impresa di assicurazione, un comportamento tale per cui quest’ultima vedrà lievitare i propri costi. Se non ci fosse il diritto di revoca, le imprese di assicurazione si troverebbero comunque prima o poi a dover sostenere le spese delle transazioni.

In pratica, già oggi le imprese di assicurazione concedono coperture provvisorie prima della conclusione del contratto. L’inserimento di questa procedura nella LCA assicura loro una maggiore certezza del diritto. L’obbligo di copertura provvisoria può comportare, per le imprese di assicurazione, sia un incremento dei premi incassati che un incremento dei costi, che non si possono però quantificare.

L’estensione della responsabilità delle imprese di assicurazione a danni che si verificano fino a cinque anni dopo l’estinzione del contratto, purché il rischio assicurato si sia manifestato durante il periodo di validità del contratto, è potenzialmente causa di maggiori costi a carico dell’impresa di assicurazione, che non può più rifiutarsi di risarcire tali danni. Inoltre con l’estensione della responsabilità sancita per legge le imprese di assicurazione si sentono meno stimolate a rescindere quei contratti che una volta manifestatosi un rischio possono dare adito a ulteriori pretese di risarcimento. Il vantaggio economico della regolamentazione per le imprese di assicurazione consta di due elementi: in primo luogo viene introdotta una limitazione temporale dell’estensione della responsabilità. In secondo luogo essa ammette un’eccezione in primis per i contratti di assicurazione della responsabilità civile che seguono il principio della data di richiesta del risarcimento (clausola «claims made»), e secondariamente per l’assicurazione malattie complementare nel caso di coperture secondo il principio basato sulla data del trattamento. Per l’impresa di assicurazione che offre questo genere di contratti aumenta in tal modo la certezza del diritto.

Grazie alla possibilità di stipulare l’assicurazione con effetto retroattivo, alle imprese di assicurazione viene fornita una base giuridica per emettere polizze di assicurazione della responsabilità civile secondo il principio della data della richiesta di risarcimento (clausola «claims made»). Le imprese di assicurazione possono così soddisfare il desiderio di alcuni stipulanti di ottenere siffatte coperture assicurative.

In virtù della LCA in vigore, in caso di sinistro sussiste un diritto di recesso ma non un diritto di recesso ordinario. L’introduzione di una possibilità reciproca di recesso