Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
legge. A seguito della nuova regolamentazione proposta nella LCA – in particolare ad esempio l’articolo 60a – questa disposizione del CO non è più necessaria.
2.5.2 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
Art. 2 Campo d’applicazione
Capoverso 2
Il capoverso 2 lettere e ed f tiene conto del fatto che in determinate circostanze la concessione di fideiussioni e garanzie come anche l’offerta di altre operazioni aventi carattere di garanzia non è qualificabile come attività assicurativa. Le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che offrono operazioni di questo genere ai propri membri, soci e destinatari devono conseguentemente essere escluse dalla sorveglianza ai sensi della LSA da parte della FINMA se si verificano cumulativamente le due condizioni seguenti: la prima è che la loro attività sia limitata al territorio svizzero, la seconda è che un eventuale utile derivante da tali operazioni debba essere interamente destinato ai beneficiari delle fideiussioni e delle garanzie. Tale esclusione dovrebbe prevalere sull’accordo di assicurazione contro i danni, in quanto questo non contiene alcuna definizione dell’attività assicurativa. In linea di principio spetta dunque agli Stati contraenti dare una definizione dell’attività assicurativa.
La lettera f stabilisce chiaramente che per esempio le banche che concedono fideiussioni e garanzie o che propongono altre operazioni aventi carattere di garanzia non sono sottoposte alla sorveglianza sulle assicurazioni. Sottoporre a tale sorveglianza imprese che su altra base sono già assoggettate a vigilanza prudenziale non sarebbe opportuno né proporzionale.
Art. 2bisObblighi di imprese e persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2
lettere d–e e capoverso 3
I capoversi 1 e 2 garantiscono la trasparenza nella sorveglianza di un’impresa e servono a tutelare gli assicurati. La sua esecutività è garantita dall’inserimento della fattispecie contravvenzionale all’articolo 86 capoverso 1 lettera e LSA.
Un’impresa di assicurazione che soddisfa le condizioni che giustificano un’eccezione non viene più sottoposta a sorveglianza. Il capoverso 3 disciplina il passaggio dell’impresa allo stato di impresa non soggetta ad autorizzazione. Di norma sarà l’impresa di assicurazione a rinunciare all’autorizzazione a svolgere attività assicurativa. La FINMA può però anche avviare d’ufficio una procedura di esonero, dato che le condizioni che impongono l’obbligo di sorveglianza non sono più soddisfatte. Se le restanti condizioni per il rilascio di un’autorizzazione restano soddisfatte, non è necessaria la liquidazione dell’impresa, liquidazione che per legge è obbligatoriamente vincolata all’esonero dall’autorizzazione. Venendo meno la sorveglianza cambia anche la situazione per quanto riguarda la sicurezza dell’assicurato; un fatto, questo, su cui l’assicurato ha diritto alla massima trasparenza. In questo caso, inoltre, gli deve essere riconosciuto anche il diritto a recedere dal contratto d’assicurazione, cosa di