Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

Articolo 98 Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipu-

lante o dell’avente diritto

L’articolo 98 LCA fornisce già oggi un elenco delle disposizioni semi-imperative che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell’avente diritto. Oltre a quelle che già sono tali, per garantire allo stipulante una moderata estensione della protezione assumono un carattere semi-imperativo anche le seguenti disposizioni dell’AP-LCA: articolo 2a, articolo 2b, articolo 7, articolo 8, articolo 9, articolo 14 capoverso 2, articolo 24, articolo 27, articolo 28a, articolo 31, articolo 33, articolo 35a, articolo 35c, articolo 36, articolo 38 capoversi 1–2, articolo 60a capoversi 1 e 2, articolo 70 nonché articolo 71.

A seguito dell’introduzione dell’articolo 98a AP-LCA, l’attuale capoverso 2 può essere abrogato.

Articolo 98a Eccezioni

L’articolo 98a inserito nel progetto di revisione definisce le norme in deroga al diritto imperativo o semi-imperativo (art. 97 e 98).

Capoverso 1

Come detto in precedenza, le eccezioni sono giustificate per quanto riguarda la categoria di rischi professionali e commerciali (grandi rischi) o per i cosiddetti stipulanti professionisti, dato che gli assicurati in questo settore dispongono in genere di strutture (servizi giuridici ecc.) che consentono loro di tutelare adeguatamente i propri interessi. Conformemente al capoverso 2, per loro le disposizioni imperative e semiimperative della legge hanno quindi carattere dispositivo. Nell’ambito dell’assicurazione crediti e dell’assicurazione cauzionale bisogna tenere presente che anche le banche offrono prodotti identici sotto il profilo economico. Dato che le banche non sottostanno ad alcuna limitazione relativamente alla struttura di questi prodotti, la parità di trattamento tra gli operatori del mercato impone che ciò valga anche per gli assicuratori. Infine le modalità d’esecuzione dell’assicurazione crediti e dell’assicurazione cauzionale sotto diversi aspetti si differenziano notevolmente dagli altri rami assicurativi.

Capoverso 2

Il capoverso 2 definisce gli stipulanti professionisti. Il termine comprende innanzitutto gli stipulanti che per loro natura dispongono di una gestione professionale dei rischi (lett. a–d). Gli enti di diritto pubblico e le imprese sono considerate stipulanti professionisti se prevedono una gestione professionale dei rischi.

2.4 IV. Disposizioni finali

Nell’ottica della nuova sistematica, il Titolo V. «Disposizioni finali» della LCA cambia e diventa IV. «Disposizioni finali» (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»).