Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 10 pagine
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3.3 Ripercussioni sull’economia nazionale
Dal punto di vista della competitività della piazza finanziaria svizzera l’esenzione dalla tassa di negoziazione per gli intermediari finanziari stabiliti dallo Stato comporta un miglioramento delle condizioni quadro per le banche svizzere. In qualità di contribuenti finora tali enti potevano trasferire le imposte dovute alle controparti. Per le operazioni nelle quali competono per acquisire clienti stranieri ciò costituisce tuttavia uno svantaggio comparato. L’ulteriore esenzione fiscale soggettiva di cui all’articolo 19 migliorerà pertanto la competitività internazionale delle banche e delle società finanziarie in Svizzera. Si punta altresì a evitare che le banche svizzere esternalizzino sempre più di frequente sia le operazioni di amministrazione patrimoniale sia i posti di lavoro degli agenti di borsa da loro assunti affidandoli alle agenzie estere e che la concorrenza straniera possa ampliare le proprie quote di mercato a causa della tassa di negoziazione.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
La Confederazione deve disporre di una base costituzionale esplicita per riscuotere le imposte. La facoltà della Confederazione di riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali è sancita all’articolo 132 capoverso 1 della Costituzione federale12 (Cost.). In materia di imposizione, l’articolo 127 capoverso 1 Cost. stabilisce che i principi alla base del sistema fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il calcolo dell’imposta, siano da disciplinare in una legge (nel senso di una legge formale).
Poiché il legislatore sancisce il regime derogatorio nella LTB stessa, quindi a livello di legge, tiene conto dell’articolo 127 capoverso 1 Cost. Le eccezioni sono obiettivamente giustificabili in quanto l’amministrazione patrimoniale nella quale per motivi meramente fiscali si inserisce una società fiduciaria statica viene equiparata all’amministrazione patrimoniale in cui il cliente commissiona direttamente le operazioni in titoli alla banca svizzera. La disparità di trattamento rispetto ai gestori patrimoniali indipendenti svizzeri viene evitata facendo sì che la deroga venga circoscritta alle società fiduciarie statiche svizzere ed estere presso le quali il cliente della società dispone anche di un deposito bancario in Svizzera e, di conseguenza, in qualità di beneficiario finale dell’operazione commerciale è tenuto a pagare la metà della tassa di negoziazione per ciascuna transazione effettuata.
12 RS 101