Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 10 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali dell’avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

Con la mozione Abate (13.4253) «Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa», trasmessa al Consiglio federale in data 25 settembre 2014 conformemente alla proposta avanzata, il consigliere agli Stati Abate richiede che determinati intermediari finanziari italiani, le cosiddette società fiduciarie statiche di amministrazione italiane (di seguito denominate «fiduciarie statiche»), vengano riconosciuti come agenti di borsa ai sensi della LTB.

Tale richiesta è da ricondurre ai condoni fiscali italiani, uno dei quali (lo scudo fiscale 2009) ha subordinato la regolarizzazione di beni patrimoniali fino a tale momento non dichiarati al relativo rimpatrio in Italia. Il rientro di capitali detenuti all’estero viene considerato a sua volta adempiuto se la gestione patrimoniale viene eseguita attraverso una fiduciaria statica. A tale scopo i beni patrimoniali devono essere trasferiti fiduciariamente a quest’ultima. Tale procedura viene definita di «rimpatrio giuridico». Per contro il potere di disporre dei beni rimane nelle mani della clientela italiana che in questo modo può investirli legalmente all’estero mantenendo l’anonimato.

Gli investimenti che vengono gestiti attraverso una fiduciaria statica costituiscono così sostanzialmente dei capitali regolarizzati. Formalmente essi devono essere detenuti attraverso una società fiduciaria statica italiana in modo da garantire il versamento delle imposte italiane sui redditi dei capitali in questione. Le fiduciarie statiche si occupano del pagamento delle imposte esigibili in Italia sui capitali detenuti in Svizzera per la clientela italiana e sono pertanto assoggettate all’Autorità di vigilanza statale italiana (Banca d’Italia / Ministero dello Sviluppo Economico)2. In questo modo gli obblighi tributari imputabili alla clientela italiana in Italia sono assolti.

Dal punto di vista economico i patrimoni vengono amministrati da una banca svizzera e non dalla fiduciaria statica. In caso di alienazione, i titoli devono essere formalmente trasferiti dal deposito del cliente bancario al deposito della fiduciaria statica (entrambi i depositi sono detenuti presso la banca in Svizzera) e possono così essere venduti per esempio in borsa. In seguito alla detrazione delle imposte italiane, delle tasse di negoziazione e di altre provvigioni, la fiduciaria statica accredita i proventi netti sul conto dell’avente diritto. Poiché i documenti imponibili vengono trasmessi dal cliente alla fiduciaria statica e, successivamente, dalla fiduciaria statica a un acquirente in borsa, la transazione di vendita è soggetta più volte alla tassa di negoziazione (cfr. fig. 1).

2 Art. 106 della Legge del 13 agosto 2010, n. 141 e della Legge del 23 novembre 1939, n. 1966 (le leggi italiane possono essere consultate sul sito: normattiva.it).