Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 10 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Per le transazioni di vendita effettuate da clienti italiani della piazza finanziaria svizzera, nel diritto vigente sussiste ancora un’imposizione a cascata, in quanto secondo il diritto italiano i documenti imponibili devono essere trasmessi dal cliente alla fiduciaria statica e, in seguito, da quest’ultima all’acquirente in borsa, per quanto questi trasferimenti, secondo il diritto svizzero, siano soggetti alla tassa di negoziazione. Con il presente avamprogetto si punta ora a eliminare tale sistema a cascata attraverso l’esenzione della fiduciaria statica in modo tale che la tassa di negoziazione prevista per la vendita di titoli venga addebitata alla clientela italiana solo una volta. Secondo una visione statica, tale esenzione comporta una diminuzione dei proventi della tassa di negoziazione dell’ordine di 10 milioni di franchi11. L’esclusione dalla tassa di negoziazione delle operazioni di titoli finalizzate unicamente all’adempimento delle disposizioni fiscali estere fa sì che gli introiti vengano nuovamente ridotti al livello a cui ammonterebbero qualora non venissero applicati oneri statali esteri.
Questi minori introiti statici devono essere tuttavia contrapposti al fatto che la normativa vigente genera uno svantaggio competitivo per la piazza finanziaria svizzera. Con l’ulteriore esenzione fiscale soggettiva di cui all’articolo 19, l’avamprogetto crea i presupposti fiscali per rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera a livello di amministrazione patrimoniale per la clientela italiana. Attraverso un previsto ampliamento delle operazioni di amministrazione patrimoniale per i clienti italiani ciò genera degli effetti positivi sugli introiti fiscali, tanto a livello della tassa di negoziazione, quanto dell’imposta sull’utile delle banche e società finanziarie svizzere o dell’imposta sul reddito sugli stipendi dei collaboratori e sull’imposta sul valore aggiunto sulle relative spese per i consumi. Secondo una visione dinamica il calo degli introiti legato all’avamprogetto dovrebbe pertanto essere compensato per lo meno sul medio-lungo periodo.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il presente avamprogetto non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
3.2 Ripercussioni sui Cantoni
I Cantoni non partecipano ai ricavi derivanti dalle tasse di bollo e pertanto non subiscono ripercussioni di carattere finanziario. Le modifiche proposte non hanno altresì effetti sull’organico in quanto i Cantoni non collaborano all’applicazione della legge sulle tasse di bollo.
11 Dati basati sulle informazioni fornite dall’Associazione Bancaria Ticinese.