Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 10 pagine
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Figura 1
Precisazioni relative al registro delle negoziazioni (cfr. art. 21 ordinanza del 3 dicembre 19733 concernente le tasse di bollo):
nel registro delle negoziazioni vengono normalmente indicati il venditore, il com-
pratore e le negoziazioni soggette alla tassa;
tra parentesi quadre è indicata la transazione che genera una tassa di negoziazione
da suddividere a metà tra il cliente e la fiduciaria statica;
ai sensi dell’articolo 19 LTB la borsa è esentata dalla tassa di negoziazione.
Se al contrario il cliente italiano sceglie di affidare la gestione del deposito a una banca italiana o di uno Stato terzo, l’addebito della tassa di negoziazione viene evitato (cfr. fig. 2). Lo svantaggio competitivo per le banche svizzere risultante da tale situazione deve essere colmato.