Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 10 pagine

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segnatamente i gestori di patrimoni che svolgono tale attività, gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata nonché le società di capitali e le cooperative svizzere, purché nel loro bilancio espongano documenti imponibili per oltre 10 milioni di franchi.

Oltre agli investitori citati nell’articolo 17a LTB, conformemente all’articolo 19 LTB sono considerati esentati anche i negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri e controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 20155 sull’infrastruttura finanziaria.

Le fiduciarie statiche sono disciplinate in una legge italiana del 23 novembre 19396 nella quale vengono assoggettate a un’autorità di vigilanza statale. Con un mandato di amministrazione fiduciaria una persona fisica residente in Italia (fiduciante) impartisce a una fiduciaria statica un mandato per la gestione di un conto del fiduciante detenuto presso una banca in Svizzera. Tra le attività commerciali consentite rientrano la custodia dei titoli, l’esecuzione di ordini del fiduciante, l’esercizio del diritto di voto e la riscossione dei dividendi.

Se la società fiduciaria intende svolgere mansioni che esulano da quelle statiche menzionate, quest’ultima deve convertire la propria forma giuridica in quella di una cosiddetta «società di intermediazione mobiliare» (SIM)7. Accanto alla negoziazione dei titoli, su apposita autorizzazione dell’autorità di vigilanza della Borsa italiana / Banca d’Italia8, la SIM può offrire anche consulenze sugli investimenti. In virtù delle attività commerciali svolte, le SIM devono essere riconosciute come agenti di borsa esteri ai sensi dell’articolo 19 LTB e devono essere, pertanto, esentate dal pagamento della tassa di negoziazione. Le fiduciarie statiche, invece, non possono effettuare in particolare nessuna negoziazione di titoli né offrire consulenze relative agli investimenti mobiliari. A causa di quest’attività commerciale limitata, tali società non possono essere annoverate tra le parti contraenti citate nell’articolo 19 LTB. Non figurando inoltre nell’elenco degli investitori esentati menzionati nell’articolo 17a LTB, esse sono tenute a corrispondere la metà della tassa di negoziazione per le transazioni elaborate per conto della clientela.

1.3 La nuova normativa proposta

Ai sensi della mozione trasmessa, oltre all’esonero tributario per le banche, gli agenti di borsa stranieri e le controparti centrali di cui all’articolo 19 capoverso 1 LTB, l’avamprogetto prevede nell’articolo 19 capoverso 2 LTB anche l’esenzione soggettiva di gestori patrimoniali svizzeri ed esteri, a condizione che soddisfino i requisiti richiesti, ovvero che adempiano esclusivamente gli obblighi di notifica e tributari nello Stato di residenza dei propri clienti e soggiacciano a un obbligo di autorizzazione o controllo statale. Quest’ampliamento concettuale non consente unicamente di esentare le fiduciarie statiche italiane dalla tassa di negoziazione, ma all’occorrenza anche di includere altri gestori patrimoniali svizzeri ed esteri che sono sottoposti al controllo di un’autorità di vigilanza e non offrono consulenze patrimoniali. La nuova normativa

5 RS 958.1

6 Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

7 Cfr. art. 60 cpv. 4 della Legge 23 luglio 1996, n. 415 e art. 199 della Legge 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) e Direttiva 2004/39/CE (MiFID).

8 Art. 18 comma 1 in combinato disposto con l’art. 1 comma 5 TUF.